Corte costituzionale

Ordinanza n. 441/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.P.R. 744/1981

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), n.

1, ultima parte, del d.P.R.18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di

amnistia e di indulto), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile

1982 dal Pretore di Menaggio, iscritta al n. 338 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 283 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Menaggio, con l'ordinanza in epigrafe,

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), n. 1, del d.P.R.

18 dicembre 1981, n. 744, nella parte in cui esclude dall'amnistia i

reati di costruzione abusiva senza concessione su aree soggette a

vincoli paesaggistici;

che il Pretore considera irragionevole che il legislatore,

introducendo un criterio sostanziale che prescinde dalla presenza

della concessione, esclude l'amnistia a causa della presenza di

vincoli paesaggistici, che costituiscono un dato formale, quando la

costruzione abusiva sia stata realizzata in zone che il piano

regolatore destina ad espansione residenziale;

Considerato che la previsione legislativa dei piani regolatori e

quella dei piani paesaggistici rispondono alla necessità di tutelare

beni ed interessi differenziati;

che, pertanto, non è irragionevole che il legislatore abbia

incluso tra i reati amnistiabili quelli compiuti in violazione dei

piani regolatori e non quelli commessi in spregio ai piani

paesaggistici;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità dell'art. 2, lett. c), n. 1, del d.P.R. 18 dicembre

1981, n. 744, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore

di Menaggio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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