Corte costituzionale

Ordinanza n. 440/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/12/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, quarto

comma, della legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per

l'assetto e l'uso del territorio), promosso con ordinanza emessa il

13 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto sul

ricorso proposto da M.P. ed altra contro il comune di Verona,

iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,

sezione seconda, con ordinanza del 13 maggio 1998, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, quarto comma,

della legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto

e l'uso del territorio), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della

Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata,

stabilendo che le opere derivanti da interventi edilizi realizzati

abusivamente sono demolite soltanto qualora "siano anche in contrasto

con la disciplina urbanistica" violerebbe il principio fondamentale

recato dall'art. 7, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.

47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), dato che quest'ultima norma sanziona gli illeciti edilizi

sia sostanziali che formali e, quindi, esclude che la difformità

dell'opera rispetto alla disciplina urbanistica possa costituire

condizione dell'ordine di demolizione;

che, secondo il Tar, la disposizione impugnata violerebbe

altresì i principi di ragionevolezza e buon andamento

dell'amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione), poiché

darebbe luogo ad un'incoerenza del sistema sanzionatorio definito

dalla legge Regione Veneto n. 61 del 1985, in quanto quest'ultima

prevede la sanatoria degli abusi edilizi meramente formali;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente della Giunta della

Regione Veneto, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, ad avviso dell'interveniente, il contrasto tra la

disposizione impugnata e la norma statale sarebbe meramente apparente

e la prima, stabilendo una graduazione della sanzione con riguardo

alla gravità del danno urbanistico, farebbe applicazione di un

criterio pure stabilito dalla legge statale (art. 13 della legge n.

47 del 1985);

che, secondo la Regione, l'art. 7 della legge n. 47 del 1985

neppure recherebbe un principio fondamentale nella materia edilizia

ed il legislatore statale avrebbe attribuito a quello regionale il

potere di stabilire la sanzione applicabile, nell'osservanza del solo

criterio che impone di tenere conto della gravità del danno

urbanistico sostanziale arrecato.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna

descrizione degli elementi della fattispecie oggetto del giudizio

principale ed è del tutto priva di motivazione in ordine alla

rilevanza della questione, affermata apoditticamente, senza

l'esplicitazione, pure soltanto sommaria, delle ragioni che diano

conto dell'effettuata verifica di siffatto profilo preliminare;

che, in particolare, il provvedimento di rimessione non indica

affatto la tipologia delle opere realizzate, non precisa quale sia

l'abuso edilizio contestato con l'ordine di demolizione e neppure

chiarisce le circostanze di fatto indispensabili per verificare se

nel giudizio a quo sia rilevante il profilo, espressamente previsto

dalla norma impugnata, della conformità o meno dei manufatti alla

"disciplina urbanistica";

che la mancata indicazione di tutti questi elementi non permette

alla Corte le valutazioni di sua competenza in ordine al requisito

della rilevanza ed impedisce il controllo sull'apprezzamento di tale

profilo preliminare da parte del giudice rimettente;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 92, quarto comma, della legge

Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del

territorio) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,

sezione seconda, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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