Corte costituzionale

Ordinanza n. 440/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, settimo

comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sostituito dall'art.

2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8

della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza) promosso con ordinanza

emessa il 30 novembre 1988 dal Tribunale militare di Bari nel

procedimento penale a carico di Giuffrida Salvatore, iscritta al n.

190 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza 30 novembre 1988, il Tribunale

militare di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, settimo

comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come modificato dall'art.

2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8

della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza) nella parte in cui non

prevede, quale causa d'estinzione del reato di rifiuto del servizio

militare di leva, l'adempimento del servizio stesso conseguente al

rigetto della domanda d'ammissione al servizio militare non armato od

a quello civile sostitutivo;

Considerato che il giudice a quo ritiene che la causa d'estinzione

del reato di cui all'art. 8, settimo comma, della legge n. 772 del

1972 possa applicarsi soltanto nel caso in cui sia stata accolta la

domanda d'ammissione al servizio militare non armato od al servizio

militare civile ovvero sia stata accolta la domanda d'arruolamento

nelle forze armate e non possa anche applicarsi nell'ipotesi -

verificatasi nel caso di specie - di chi, imputato per aver rifiutato

il servizio militare di leva per motivi di coscienza, abbia

successivamente presentato domanda d'ammissione al servizio militare

non armato od a quello sostitutivo civile e, dopo essersi visto

rigettare tale domanda, abbia poi effettivamente adempiuto, dietro

richiesta dell'amministrazione, al servizio militare di leva, senza

aver presentato esplicita domanda d'arruolamento;

che l'estinzione del reato previsto nella disposizione in esame

tende ad incentivare la rieducazione del soggetto attivo del delitto

ed il conseguente adempimento, ancorché tardivo, dell'obbligo del

servizio militare di leva;

che, nel caso di specie, il soggetto attivo del delitto ha, con

l'effettiva prestazione del servizio militare armato, dimostrato

d'aver adempiuto agli obblighi di solidarietà sociale di cui

all'art. 52, secondo comma, Cost. e, così, d'essersi pienamente

rieducato;

che, pertanto, al caso sottoposto all'esame del giudice a quo va

applicata la predetta estinzione del reato, malgrado la non

presentazione d'esplicita domanda d'arruolamento;

che l'estensione dell'ambito d'applicazione della causa

d'estinzione del reato, fino a comprendere il caso oggetto del

giudizio a quo, ampliando la sfera di libertà, non è preclusa da

alcun principio costituzionale ma è conseguenza necessaria

dell'interpretazione logica e sistematica della norma in esame;

che la norma reale di cui all'art. 8, settimo comma, della legge

n. 772 del 1972, interpretata in maniera conforme a Costituzione, non

presenta i prospettati profili di contrasto con gli artt. 3 e 52

Cost.;

che la sollevata questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come modificato dall'art.

2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8

della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza) sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 52 Cost., dal Tribunale militare di Bari con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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