Corte costituzionale

Ordinanza n. 440/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 744/1981

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, n. 3, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744

(Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia) promosso

con ordinanza emessa il 22 marzo 1982 dal Tribunale

di Forlì, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 dell'anno

1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Forlì, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, secondo comma, n. 3 del

d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, nella parte in cui, ai fini

dell'applicabilità dell'amnistia, esclude dal computo dei precedenti

ostativi solo i reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie

ed impone invece di tener conto dei reati che, sebbene commessi nel

periodo di operatività di precedenti decreti di clemenza, siano

estinti o estinguibili esclusivamente in applicazione del

provvedimento di cui al predetto d.P.R. n. 744 del 1981;

Considerato che rientra nei poteri discrezionali del legislatore

in tema di amnistia (cfr. sent. n. 141 del 1984) limitare

l'applicabilità del beneficio in relazione anche al numero e alla

specie dei reati in precedenza commessi ed estinguibili con lo stesso

provvedimento; mentre è all'evidenza diversa la situazione di chi

abbia commesso reati estinguibili con provvedimenti precedenti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, secondo comma, n. 3, del d.P.R. 18

dicembre 1981, n. 744, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dal Tribunale di Forlì con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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