Corte costituzionale

Ordinanza n. 44/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge

16 febbraio 1913 n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi

notarili), promossi con tre ordinanze emesse il 21 marzo 1994 dal

tribunale di Pordenone nei procedimenti disciplinari nei confronti di

Pascatti Giovanni, Corsi Maurizio e Guarino Aldo, rispettivamente

iscritte ai nn. 313, 314, 315 del registro ordinanze 1994 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di procedimenti disciplinari a carico di

alcuni notai, il tribunale di Pordenone, con tre ordinanze di

identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (Ordinamento del

notariato e degli archivi notarili) nella parte in cui prevede, a

titolo di sanzione disciplinare, al primo comma, l'ammenda da L. 40 a

L. 400, ed al secondo comma, l'ammenda da L. 400 a L. 3.200; tale

previsione sanzionatoria comporta che il quarto del massimo dovuto

per la estinzione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art.

151 della legge notarile ammonterebbe, rispettivamente, alla somma di

L. 100 e di L. 800;

che a parere del rimettente tale importo costituisce un'entità

pecuniaria "meno che simbolica ed insignificante", tanto che tutta

una serie di obblighi di comportamento imposti dall'esercizio delle

funzioni notarili, più gravi di altri puniti con il semplice

avvertimento o la censura, rimane di fatto sprovvista di doverosa

sanzione;

che il mancato adeguamento dell'ammontare delle sanzioni

disciplinari determina la disparità di trattamento, sia con riguardo

alle sanzioni di natura morale, sia rispetto ai provvedimenti

disciplinari di altre categorie di professionisti, e viene ad

alterare la logicità, coerenza e ragionevolezza dell'intero sistema

sanzionatorio istituito dalla citata legge notarile n. 89 del 1913;

che si verifica altresì la violazione dell'art. 97 della

Costituzione, in quanto solo un coerente ed efficace sistema

sanzionatorio sarebbe idoneo a garantire, in funzione inibitoria di

prevenzione generale, un corretto ed efficiente svolgimento della

importante funzione pubblica certificativa attribuita al notariato;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale nessuna delle

parti private si è costituita, né è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Considerato che la misura delle sanzioni pecuniarie previste dalla

legge notarile n. 89 del 1913, aumentata solo con decreto-legge n.

528 del 1948, non è stata successivamente adeguata come è avvenuto

per gli onorari professionali, e di essa è stata dal giudice a quo

evidenziata l'estrema irrisorietà;

che, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 689 del 1981, la

rivalutazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista

dall'art. 10 della stessa legge non si applica alle violazioni

disciplinari;

che tale situazione rappresenta uno dei diversi aspetti della

predetta legge notarile del 1913 per i quali è mancato un diligente

adeguamento a quanto emerso nel lungo tempo decorso, ma che ora è

preso in considerazione da progetti di revisione in corso di

elaborazione;

che, tuttavia, in ordine alla denunziata irrisorietà della

misura delle sanzioni pecuniarie, non è dato alla Corte modificare

tale misura sostituendo la propria valutazione a quella che spetta al

legislatore nelle discrezionali scelte sia per la determinazione dei

precetti, sia quanto al tipo che alla entità delle rispettive

sanzioni;

che il tempestivo intervento legislativo dovrà comunque

rispettare i criteri generali di ragionevole proporzionalità e

adeguatezza indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze

nn. 25 e 341 del 1994; 297 del 1993; 409 del 1989);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio

1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione dal

Tribunale di Pordenone con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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