Corte costituzionale

Ordinanza n. 44/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/02/1989 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge

11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di

consulente del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo

1988 dal Tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra

Dal Bello Dino e l'Ordine dei consulenti del lavoro della Provincia

di Treviso, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 17 marzo

1988 (r.o. n.353/1988) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 40 della l. 11 gennaio 1979, n. 12, nella

parte in cui limita il diritto all'iscrizione all'albo dei consulenti

del lavoro a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della

legge, fossero già fissati o in corso di svolgimento gli esami di

abilitazione disciplinati dal regime previgente, e non la estende a

chi, pur in possesso degli altri requisiti prescritti, avesse già in

precedenza superato detto esame, senza tuttavia iscriversi al vecchio

albo. Tale disposizione tratterebbe due situazioni analoghe in modo

ingiustificatamente differenziato, e ciò in violazione dell'art. 3

Cost.;

che, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che

la questione sia dichiarata inammissibile, o manifestamente infondata

in ragione della precedente sentenza n. 508 del 1988;

Considerato che una questione in tutto analoga alla presente è

stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 508 del 1988;

che, la presente censura, non prospettando profili o motivi

sostanzialmente nuovi che inducano questa Corte a mutare la propria

precedente decisione, deve essere ritenuta manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 40 legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per

l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), in

riferimento all'art. 3 Cost., sollevata con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari