Corte costituzionale

Ordinanza n. 439/1997

Altra decisione · depositata il 23/12/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 537/1993

citata

  • art. 1legge 662/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 23 e

24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 novembre

1996 dal tribunale di Catania sui ricorsi proposti da Lucia Randazzo

e da Gaetano Arena contro l'Azienda ospedaliera Garibaldi - S. Luigi

- S. Currò - Ascoli Tomaselli, iscritte ai nn. 17 e 18 del registro

ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il Tribunale di Catania-sezione lavoro, adito in

distinti giudizi di reclamo cautelare da parte di un'ostetrica e di

un infermiere, per sentir ordinare all'Azienda ospedaliera Garibaldi

- S.Luigi - S.Currò - Ascoli Tomaselli il mantenimento in essere,

oltre il termine prefissato di tre mesi, delle convenzioni

rispettivamente stipulate con i reclamanti per l'espletamento del

servizio di interruzione della gravidanza, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24, della legge

24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica)

in riferimento agli artt. 32, primo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione, con due ordinanze del 5 novembre 1996, di contenuto

sostanzialmente identico;

che, secondo il tribunale di Catania, il termine massimo di tre

mesi della durata dei suddetti rapporti viene direttamente stabilito

dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, dato che l'art. 3, al comma 23,

pone il divieto per le pubbliche amministrazioni di "assumere

personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro

autonomo per prestazioni superiori a tre mesi", e, al comma 24,

prevede una serie di deroghe a tale divieto, fra le quali non possono

però farsi rientrare i rapporti convenzionali dedotti in giudizio;

che secondo i giudici a quibus qualora, come nei casi sottoposti

a giudizio, l'espletamento del servizio di interruzione della

gravidanza dipenda integralmente da tali rapporti convenzionali con

addetti esterni, eventualmente anche di difficile e gravoso

reperimento per l'Azienda ospedaliera, l'obbligo di un loro ricambio

trimestrale pone a rischio l'erogazione stessa del servizio, e quindi

viola l'art. 32, primo comma, della Costituzione;

che le norme denunziate contraddicono altresì, secondo il

rimettente, l'art. 97, primo comma, della Costituzione, perché la

reiterata sostituzione ogni tre mesi del personale ausiliario addetto

impedisce che il servizio si svolga con le forme e i modi pretesi

dalla sua peculiare natura, non consentendo in particolare la

necessaria continuità del rapporto con le pazienti;

che le parti dei giudizi principali non si sono costituite

dinnanzi a questa Corte, e che il Presidente del Consiglio dei

Ministri, intervenuto in giudizio con la rappresentanza

dell'Avvocatura dello Stato, ha successivamente revocato

l'intervento;

Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la stessa

questione e, pertanto, va disposta la riunione dei giudizi, perché

siano decisi con un'unica pronuncia;

che il tribunale di Catania dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre

1993, n. 537, in quanto il divieto previsto per le Aziende

ospedaliere di stipulare rapporti di prestazione d'opera per un tempo

superiore a tre mesi renderebbe difficoltoso, quando non

pregiudicherebbe, l'espletamento del servizio di interruzione della

gravidanza;

che, successivamente alla proposizione della questione di

legittimità costituzionale, è entrata in vigore la legge 23

dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), il cui art. 1, da un lato, al comma 45, ha introdotto per

le pubbliche amministrazioni il divieto della assunzione di personale

anche a tempo determinato, dall'altro lato, al comma 46, ha

dispensato da tale divieto, fra gli altri, gli enti del Servizio

sanitario nazionale;

che il giudice a quo deve valutare se l'innovazione legislativa

abbia inciso sul quadro normativo cui egli riferisce la questione di

costituzionalità, in particolare sul termine di tre mesi già

stabilito dalla disposizione impugnata quale limite della durata

tanto per le assunzioni a tempo determinato effettuate dagli enti del

Servizio sanitario nazionale, quanto per le prestazioni di lavoro

autonomo svolte a favore degli enti predetti;

che il giudice a quo deve, altresì, valutare se la modifica

abbia innovato i modelli organizzativi di cui dispongono gli enti

ospedalieri per la gestione del servizio di interruzione della

gravidanza, posto che la deferita questione di costituzionalità è

fondata precipuamente sulla considerazione che la disposizione

impugnata si inserisce in un quadro normativo privo di efficaci

strumenti organizzativi, alternativi ai rapporti convenzionali di

specie, con cui far fronte alle esigenze di tale servizio, per le

peculiari condizioni di fatto nelle quali egli constata che il

servizio possa venire a svolgersi;

che si impone pertanto, sotto diversi profili, un nuovo esame del

rimettente circa i termini della rilevanza della deferita questione

di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale

di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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