Corte costituzionale

Ordinanza n. 439/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 429/1982
  • art. 4legge 516/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, della legge 7

agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del

D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia

per i reati tributari) promossi con ordinanze emesse l'11 gennaio

1989 dal Tribunale di Mondovì; il 28 dicembre 1988, il 7 dicembre

1988, il 23 novembre 1988, il 12 ottobre 1988 e l'11 gennaio 1989 dal

Tribunale di Isernia; il 9 gennaio 1989, il 13 gennaio 1989, il 24

gennaio 1989, il 20 gennaio 1989 (n. 3 ordd.) il 27 gennaio 1989 e il

16 dicembre 1988 dal Tribunale di Forlì; il 18 gennaio (n. 4 ordd.)

dal Tribunale di Pinerolo; il 10 novembre 1988 e l'8 febbraio 1989

dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze; il 25 novembre

1988 e il 25 ottobre 1988 dal Tribunale di Verbania; il 6 dicembre

1988 dal Tribunale di Trieste e il 13 febbraio 1989 dal Tribunale di

Rovigo, rispettivamente iscritte ai nn. 89, 92, 101, 102, 103, 104,

105, 106, 139, 140, 154, 155, 156, 157, 188, 191, 192, 193, 194, 195,

211, 218, 219 e 230 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 e

19, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che i Tribunali di Mondovì, con ordinanza 11 gennaio

1989 (Reg. ord. n. 89/89), di Isernia, con ordinanze 28 dicembre 1988

(Reg. ord. n. 92/89), 7 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 154/89), 23

novembre 1988 (Reg. ord. n. 155/89), 12 ottobre 1988 (Reg. ord. n.

156/89) e 11 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 188/89), di Forlì, con

ordinanze 9 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 101/89), 13 gennaio 1989

(Reg. ord. n. 102/89), 24 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 157/89), 20

gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 191, 192, 193/89), 27 gennaio 1989 (Reg.

ord. n. 194/89) e 16 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 211/89), di

Pinerolo, con quattro ordinanze del 18 gennaio 1989 (Reg. ord. da 103

a 106/89), di Verbania, con ordinanze 25 novembre 1988 (Reg. ord. n.

140/89) e 25 ottobre 1988 (Reg. ord. n. 230/89), di Trieste, con

ordinanza 6 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 218/89) e di Rovigo, con

ordinanza 13 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 219/89) hanno sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della

legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: art. 4, primo comma, n. 7, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7

agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede come elemento

costitutivo del reato l'alterazione "in misura rilevante" del

risultato della dichiarazione;

che identica declaratoria di legittimità costituzionale è

stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost.,

dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze con ordinanze

10 novembre 1988 (Reg. ord. n. 139/89) ed 8 febbraio 1989 (Reg. ord.

n. 195/89);

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque,

per l'infondatezza della questione;

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni

sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato

la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,

Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata

decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito

in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali di Mondovì, con

ordinanza 11 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 89/89), di Isernia, con

ordinanze 28 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 92/89), 7 dicembre 1988

(Reg. ord. n. 154/89), 23 novembre 1988 (Reg. ord. n. 155/89), 12

ottobre 1988 (Reg. ord. n. 156/89) e 11 gennaio 1989 (Reg. ord. n.

188/89), di Forlì, con ordinanze 9 gennaio 1989 (Reg. ord. n.

101/89), 13 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 102/89), 24 gennaio 1989 (Reg.

ord. n. 157/89), 20 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 191, 192, 193/89), 27

gennaio 1989 (Reg. ord. n. 194/89) e 16 dicembre 1988 (Reg. ord. n.

211/89), di Pinerolo, con quattro ordinanze del 18 gennaio 1989 (Reg.

ord. da 103 a 106/89), di Verbania, con ordinanze 25 novembre 1988

(Reg. ord. n. 140/89) e 25 ottobre 1988 (Reg. ord. n. 230/89), di

Trieste, con ordinanza 6 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 218/89), di

Rovigo, con ordinanza 13 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 219/89) nonché,

in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost., dal Giudice

istruttore presso il Tribunale di Firenze, con ordinanze 10 novembre

1988 (Reg. ord. n. 139/89) ed 8 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 195/89).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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