Corte costituzionale

Ordinanza n. 438/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 38,

secondo e terzo comma, n. 1, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068

(Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale),

promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1989 dal T.A.R. per

l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Belmonte Giuseppe contro il

Collegio dei ragionieri commercialisti del circondario di Rimini,

iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 febbraio 1989 dal

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sul ricorso

proposto da Belmonte Giuseppe contro il Collegio dei ragionieri

commercialisti del circondario di Rimini (Reg. ord. n. 231 del 1989),

sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale "delle

norme di cui all'art. 38, secondo e terzo comma, n. 1, del d.P.R. 27

ottobre 1953 n. 1068 sull'ordinamento professionale dei ragionieri e

periti commerciali, nella parte in cui non prevedono, in luogo della

prevista radiazione di diritto dall'albo professionale, a seguito

delle indicate condanne penale o della dichiarata interdizione dai

pubblici uffici o dall'esercizio di una professione, l'esperimento

del procedimento disciplinare, unica sede in cui possono essere

valutati in concreto i fatti, costituenti il reato commesso dal

professionista e così graduata l'applicazione della relativa

sanzione" per contrasto con gli artt. 3, 27 e 97 Cost.; nonché

dell'art. 28 (sempre del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068) "che

devolve la cognizione dei ricorsi avverso le decisioni del consiglio

nazionale dell'Ordine professionale dei ragionieri e periti

commerciali, in materia di iscrizione o cancellazione dagli albi

professionali ovvero in materia disciplinare, al Tribunale ordinario

del luogo ove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione",

per contrasto con l'art. 103, primo comma, Cost.;

Considerato che le prospettate questioni si appalesano

manifestamente inammissibili, avendo questa Corte già ravvisato che

nei procedimenti "comportanti la sospensione o la cancellazione

dall'albo professionale (quest'ultima variamente definita nei diversi

ordinamenti professionali)" il singolo "è titolare di una posizione

di diritto soggettivo perfetto, anche costituzionalmente protetta"

(cfr. sentenza n. 284 del 1986), sicché, stante l'affermata

giurisdizione del giudice ordinario, nei confronti del giudice a quo

"la pronuncia costituzionale che qui ugualmente ne seguisse

resterebbe così priva delle positive conseguenze sue proprie" (cfr.

sentenza n. 346 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 28 e 38,

secondo e terzo comma, n. 1, del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068

(Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale),

in riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 103, primo comma, della

Costituzione, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:438 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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