Corte costituzionale

Ordinanza n. 438/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1981 dal Pretore

di Cirié, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'anno

1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Pretore di Cirié con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 Cod. pen.,

nella parte in cui, in caso di reati puniti alternativamente con pena

detentiva e pecuniaria, commisura la durata delle pene accessorie al

criterio della conversione delle pene pecuniarie inflitte, con

conseguente possibile maggior durata della sanzione accessoria

rispetto a quella che si sarebbe avuta nell'ipotesi in cui il

giudice, ritenuta la maggior gravità del fatto, avesse applicato una

pena detentiva;

Considerato che, rettamente intesa l'ordinanza di rimessione, il

giudice a quo chiede in realtà una decisione additiva, senza

indicare la soluzione costituzionalmente obbligata da accogliere con

cui la Corte modifichi il criterio adottato dal legislatore;

che quindi, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr.

sent. n. 350 del 1985) la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. pen. in riferimento

agli artt. 3 e 27 Cost., sollevata dal Pretore di Cirié con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:438 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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