Corte costituzionale

Ordinanza n. 437/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del

d.lgs.lgt. 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi

di olivo), promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1998 dal

pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra V. F.

ed altro e la regione Toscana, iscritta al n. 332 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il pretore di Firenze, con ordinanza del 23 gennaio

1998, nel corso di un giudizio di opposizione contro l'ingiunzione,

emessa dal Presidente della giunta della regione Toscana, di

pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per

l'estirpazione, non preventivamente autorizzata, di alcune piante di

olivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945,

n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo) in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

che la norma denunziata prevede l'applicabilità di una sanzione

amministrativa pecuniaria "per un importo uguale al decuplo del

valore delle piante abbattute" in danno di "chiunque abbatte alberi

di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione" e che,

secondo il pretore, nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, "è

pacifico che nel momento in cui le piante sono state estirpate

l'autorizzazione mancava" e che, "se la previsione di una sanzione in

misura fissa fosse conforme a costituzione" sarebbe inammissibile la

domanda diretta ad ottenerne la riduzione;

che, ad avviso del giudice a quo, nonostante la Corte abbia già

dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale della norma denunziata, quest'ultima appare in

contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto

"la previsione di una sanzione pecuniaria fissa commisurata al valore

ed al numero degli alberi abbattuti" non permette di tenere conto di

circostanze quali il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria,

ovvero il reimpianto di un numero di piante pari a quello estirpato

e, inoltre, la rigidità della sanzione imporrebbe l'eguale

trattamento di situazioni che possono essere diverse e sarebbe

altresì irragionevole che la sanzione non sia articolata tra un

valore minimo ed uno massimo;

che nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito che la

questione è infondata;

che, secondo la difesa erariale, poiché la finalità della norma

è di tutelare il patrimonio olivicolo nazionale, è ragionevole sia

che il taglio delle piante possa essere effettuato soltanto dopo

avere ottenuto la preventiva autorizzazione, sia che l'eventuale loro

reimpianto non sia causa di esclusione della responsabilità per

l'illecito amministrativo, in quanto quest'ultimo si consuma per il

solo fatto dell'estirpazione in mancanza del provvedimento

abilitativo, essendo la valutazione della necessità ed opportunità

della sostituzione degli alberi riservata all'amministrazione

competente;

Considerato che questioni concernenti la norma denunziata,

sollevate in riferimento anche al parametro dell'art. 3, primo

comma, della Costituzione, e sotto profili in larga parte coincidenti

con quelli dedotti dal pretore di Firenze, sono state dichiarate

manifestamente infondate da questa Corte con le ordinanze n. 250 del

1992 e n. 502 del 1987;

che in queste ultime decisioni si è osservato che il modello di

sanzione amministrativa proporzionale, graduata in riferimento

all'entità oggettiva della violazione ed al valore del bene

tutelato, non vulnera il principio di ragionevolezza (ordinanza n.

159 del 1994), tanto più che il giudice dell'opposizione, usando gli

strumenti offerti dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981, può

anche valutare la congruenza della base di calcolo della sanzione

(ordinanza n. 250 del 1992);

che la previsione di una sanzione proporzionale consente anche il

pagamento in misura ridotta (sentenze n. 187 del 1996 e n. 152 del

1995), il quale, in riferimento al caso in esame, è espressamente

previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, della legge della regione Toscana

12 novembre 1993, n. 85, purché siano osservate le modalità ed il

termine a tale fine stabiliti;

che, ai fini della valutazione discrezionale della compatibilità

dell'attività di espianto con l'interesse pubblico alla salvaguardia

del patrimonio olivicolo, la norma impugnata subordina il taglio

delle piante di olivo ad apposita autorizzazione, che non

irragionevolmente è "preventiva", in quanto costituisce una

condizione di legittimità dell'intervento di espianto, all'esito di

un procedimento amministrativo di ponderazione tra l'interesse

privato del richiedente e gli interessi pubblici coinvolti;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27

luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo)

sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, dal pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:437 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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