Corte costituzionale

Ordinanza n. 437/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1993 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, ottavo

comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 1986) e dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo

1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con

ordinanza emessa l'11 ottobre 1991 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Conti Fernando ed altri e l'I.N.P.S.

ed altro, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Conti Fernando ed altri e

dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Salvatore Orestano per Conti Fernando ed altro,

Carlo De Angelis per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Sergio

Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Conti Fernando

ed altri contro l'I.N.P.S. ed il Ministero del tesoro il Pretore di

Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art.

10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in relazione

all'art. 53 della Costituzione;

che le norme impugnate, nella parte in cui stabiliscono che la

misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario

nazionale sia determinata con riferimento al reddito lordo del

contribuente, diversamente dal modo di determinazione

dell'I.R.P.E.F., viceversa calcolata sul reddito netto del

contribuente, sarebbero in contrasto, ad avviso del giudice

rimettente, con l'art. 53 della Costituzione, per il mancato rispetto

dei principi di coerenza e razionalità cui dovrebbero attenersi le

disposizioni relative al concorso dei cittadini alle spese pubbliche

in ragione della propria capacità contributiva;

Considerato che relativamente ad analoga questione, sollevata nei

confronti dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986,

n. 41, questa Corte ha già affermato che la contribuzione di cui

trattasi non ha un connotato tributario certo, in quanto sebbene

riferita al reddito complessivo essa deve essere correlata - stando

all'intentio legislatoris - al costo del servizio (sentenza n. 431

del 1987);

che questione identica alla presente è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza n. 256 del 1992;

che l'ordinanza di rimessione non contiene nuove argomentazioni;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio

1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), e dell'art. 10,

sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 1988), sollevata, in riferimento all'art. 53 della

Costituzione, dal Pretore di Roma, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:437 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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