Corte costituzionale

Ordinanza n. 437/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma sesto,

della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con

modificaizoni, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la

repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la

concessione di amnistia per reati tributari), promosso con:

1) ordinanza emessa il 27 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino

nel procedimento penale a carico di Alvaro Franco ed altra, iscritta

al n. 79 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno

1989;

2) ordinanza emessa il 29 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino

nel procedimento penale a carico di Delogu Antonio, iscritta al n. 80

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 9, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali entrambi

concernenti l'accertamento del reato di cui all'art. 1, sesto comma,

del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore

aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia

tributaria) convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, che sanziona

la mancata tenuta o conservazione delle scritture contabili

(obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul

valore aggiunto), il Tribunale di Torino con due identiche ordinanze

(r.o. nn. 79 e 80 del 1989), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della norma incriminatrice, in riferimento all'art. 3

della Costituzione;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in

cui, punendo la mancata annotazione nelle scritture contabili -

obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto - anche degli

atti di acquisto (fatture ricevute) indipendentemente da una soglia

quantitativa di punibilità, determinerebbe un'ingiustificata

disparità di trattamento rispetto a quanto prevede invece il secondo

comma, n. 1 (rectius n. 2) della medesima disposizione che sanziona

penalmente l'omessa annotazione degli atti di cessione (fatture

emesse) solo quando il loro ammontare complessivo superi i 50 milioni

di lire, e la percentuale del 2% dei corrispettivi risultanti

dall'ultima dichiarazione presentata;

che non si sono costituite le parti mentre in entrambi i giudizi

è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo che la

determinazione di una soglia quantitativa di punibilità risulterebbe

superflua nei confronti di una norma che, correttamente interpretata,

non consente di punire ogni singola omissione di annotazione, ma

bensì soltanto quelle idonee ad assicurare, nel loro insieme, una

visione complessiva sufficientemente illuminante circa i volumi di

acquisti, di affari e di ricavi del soggetto passivo di imposta;

che, inoltre, ad avviso dell'interveniente, le situazioni poste

a raffronto non sarebbero omogenee e pertanto la previsione di un

trattamento sanzionatorio autonomo e separato, per la omessa

annotazione degli atti di acquisto, costituirebbe espressione non

irragionevole della discrezionalità legislativa;

Considerato che i giudizi vanno riuniti per la loro identità

oggettiva;

che la norma impugnata non esclude interpretazioni tali da

lasciare al giudice di merito un certo margine di apprezzamento nel

limitarne l'applicazione a quelle sole fattispecie omissive che, per

entità e natura, siano effettivamente in grado di ledere la funzione

stessa della scrittura, preordinata alla ricostruzione della

situazione patrimoniale e del giro di affari del contribuente;

che pertanto, sotto tale aspetto, la mancata previsione in

astratto di una soglia di punibilità, non comportando l'automatica e

necessaria incriminazione di fattispecie oculi inoffensive, non

appare di per sé irragionevole e ciò in conformità a quanto già

affermato da questa Corte nella sentenza n. 62 del 1986, non essendo

il legislatore obbligato a prevedere in ogni norma la soglia del

penalmente rilevante, e potendo invece tale limite essere individuato

in via interpretativa dal giudice di merito in base al principio di

offensività, che costituisce ormai un canone unanimemente accettato

(punto 5 della motivazione);

che per quanto attiene alla lamentata disparità di trattamento

rispetto alla disciplina sanzionatoria prevista per la omessa

annotazione delle cessioni di beni (art. 1, secondo comma, n. 2

decreto legge n. 429 del 1982) non può che ribadirsi quanto già

costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e cioè

che le scelte discrezionali del legislatore in materia di sanzioni

penali non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità salvo

il limite della ragionevolezza (v. da ultimo ord. n. 376 del 1989);

che tale limite in relazione alle fattispecie poste a raffronto

dal giudice a quo, non risulta violato, trattandosi di norme che

perseguono finalità diverse, specie sotto il profilo degli eventuali

controlli incrociati, e che sanzionano comportamenti fra loro non

omogenei rispetto al pericolo di un'evasione fiscale;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma,

del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore

aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia

tributaria) convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982, n.

516 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:437 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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