Corte costituzionale

Ordinanza n. 436/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, lett. b)

della legge della provincia di Trento 13 novembre 1992, n. 21

(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia

abitativa), in relazione all'art. 4, lett. e), della stessa legge,

promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1998 dal giudice

istruttore del Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente

tra Giuliano Jellici ed altri e l'Istituto Trentino per l'edilizia

abitativa, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento della provincia di Trento;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il giudice istruttore del tribunale di Trento, in

funzione di giudice unico, con ordinanza del 15 gennaio 1998, nel

corso di un giudizio avente ad oggetto la revoca da parte del

comprensorio della Val di Fiemme di quattro provvedimenti di

assegnazione di altrettanti alloggi di edilizia residenziale

pubblica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27, (rectius: comma 2), lett. b), della legge della

provincia di Trento 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli

interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), in

riferimento agli artt. 3, 31 e 47 della Costituzione ed all'art. 8

dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige;

che, secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, la

norma impugnata prevede la revoca dell'assegnazione dell'alloggio di

edilizia residenziale pubblica qualora, nel corso del rapporto, venga

meno il requisito stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. e), della

legge della provincia di Trento n. 21 del 1992, ossia nel caso in cui

l'assegnatario diviene titolare, o contitolare, "del diritto di

proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio o

di quote anche ideali di altri alloggi, che consentano, per quanto

spettante, un reddito da fabbricati convenzionale superiore a quello

determinato dalla giunta provinciale";

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata viola

l'art. 3 della Costituzione, in quanto non sembra ragionevole

prevedere la revoca dell'assegnazione qualora il beneficiario, nel

corso del rapporto, divenga titolare di un "reddito figurativo da

fabbricati" superiore a quello fissato per l'ottenimento

dell'alloggio, soprattutto nel caso in cui l'incremento derivi

esclusivamente dall'aggiornamento della rendita catastale, anche se

non risulti superato il limite massimo del reddito complessivo

stabilito quale distinto requisito per la stipula del contratto ed il

beneficiario non abbia la disponibilità di un altro alloggio

adeguato alle esigenze familiari;

che inoltre, secondo il rimettente, la norma determina in tal

modo una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini che

risiedono nella provincia di Trento oppure in altre province e

regioni dello Stato, in quanto l'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972,

n. 1035, prevede che l'assegnazione può essere revocata soltanto nei

confronti di chi fruisce di un reddito annuo complessivo superiore a

quello stabilito per il conseguimento dell'alloggio;

che, ad avviso del giudice istruttore, le argomentazioni svolte

in riferimento al parametro dell'art. 3 della Costituzione inducono a

ritenere che la norma denunziata vulnera anche gli artt. 31 e 47

della Costituzione, i quali tutelano le esigenze della famiglia ed

agevolano l'accesso all'abitazione per i meno abbienti;

che, nel giudizio innanzi a questa Corte, è intervenuto il

Presidente della giunta della provincia di Trento, il quale,

nell'atto di intervento e nella memoria depositata in prossimità

della camera di consiglio, ha chiesto che la questione sia dichiarata

infondata;

che, secondo l'interveniente, nella materia dell'edilizia

residenziale pubblica la provincia è titolare di competenza

legislativa di tipo esclusivo, sicché la peculiarità di disciplina

stabilita dalla norma impugnata non realizza una ingiustificata

disparità di trattamento e non vulnera il parametro dell'art. 3

della Costituzione;

che inoltre, ad avviso del Presidente della giunta provinciale,

la norma si sottrae anche alla censura di irragionevolezza, in

quanto, la disposizione secondo la quale la titolarità di un reddito

immobiliare non superiore ad un determinato limite costituisce un

requisito per l'assegnazione dell'alloggio fonda, quale suo logico e

coerente corollario, la previsione della revoca del beneficio nel

caso in cui il requisito venga meno nel corso del rapporto, proprio

perché non sussistono più le condizioni che possono giustificarlo;

che, secondo l'interveniente, è altresì ragionevole che il

reddito immobiliare di cui è titolare l'assegnatario sia calcolato

in base alla rendita catastale, tenendo conto dell'aggiornamento

delle tariffe d'estimo, in quanto essa costituisce un significativo

indice di capacità economica;

che le censure riferite agli artt. 31 e 47 della Costituzione, ad

avviso del Presidente della giunta provinciale, sono infondate, dato

che la norma, proprio perché è diretta ad assicurare la tutela

della famiglia ed a favorire l'accesso all'abitazione dei meno

abbienti, fissa il limite di reddito oltre il quale non sussiste uno

stato di bisogno;

Considerato che il giudice a quo dubita in riferimento agli artt.

3, 31 e 47 della Costituzione ed all'art. 8 dello statuto speciale

per il Trentino Alto-Adige, della legittimità dell'art. 27, comma 2,

lett. b), della legge della provincia di Trento n. 21 del 1992, che

disciplina la revoca dell'assegnazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica;

che, come prospettato nella stessa ordinanza di rimessione,

secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito dell'edilizia

residenziale pubblica e, in particolare, della competenza legislativa

di tipo esclusivo di cui è titolare la provincia di Trento ex art.

8, numero 10, dello statuto speciale di autonomia, deve ritenersi

ricompresa anche la "submateria" concernente il reperimento e

l'assegnazione degli alloggi (sentenze n. 417 del 1994; n. 217 del

1988; n. 2 del 1960);

che, pertanto, trattandosi di materia attribuita alla competenza

primaria della provincia, la previsione di una disciplina

differenziata rispetto a quella vigente nelle altre regioni, se sono

rispettati i limiti stabiliti dall'art. 4 dello statuto speciale di

autonomia, non può essere giudicata per ciò solo lesiva del

principio di eguaglianza;

che nel caso in esame detti limiti non sono vulnerati dalla norma

denunziata, in quanto l'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972, indicato

dal giudice a quo come la disposizione espressiva di detti limiti,

non può essere qualificato come norma fondamentale delle riforme

economico-sociali della Repubblica e neppure esprime un interesse

nazionale infrazionabile;

che, infatti, la disposizione denunziata non è connotata dalla

incisiva innovatività del suo contenuto normativo in relazione a

settori di rilevante importanza per la vita economico-sociale del

Paese e neppure stabilisce un principio generale tale da esigere

un'attuazione unitaria sull'intero territorio nazionale e, quindi, è

priva dei caratteri - a cominciare dall'autoqualificazione - che,

secondo un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale,

sono indispensabili perché essa possa configurare un limite alla

competenza legislativa di tipo esclusivo (ex plurimis sentenze n.

352 del 1996; n. 153 del 1995; n. 296 del 1993);

che, inoltre, è manifestamente infondata anche la censura di

irragionevolezza riferita alla circostanza che la norma prevederebbe

la revoca soltanto qualora sia superato il limite massimo del reddito

immobiliare, "anche se non ne derivi contemporaneamente" il

superamento del reddito complessivo, ovvero non risulti più

esistente il requisito della mancanza della disponibilità di un

alloggio in quanto, così come l'art. 4 prevede, ai fini

dell'assegnazione, il possesso di tutti e tre i requisiti, l'art. 27,

comma 2, lett. a) e b), stabilisce corrispondentemente che il venire

meno di ciascuno di essi è condizione necessaria e sufficiente

perché essa sia revocata;

che la manifesta infondatezza dei prospettati motivi di

violazione dell'art. 3 della Costituzione comporta la declaratoria di

manifesta infondatezza anche in ordine all'eccepita lesione degli

artt. 31 e 47 della Costituzione, poiché i profili della questione

sono così strettamente collegati che la soluzione dei secondi

dipende dalla soluzione del primo (sentenza n. 217 del 1997);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 27, comma 2, lett. b), della legge della

provincia di Trento 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli

interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 31 e 47 della Costituzione ed all'art. 8

dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, dal giudice

istruttore del tribunale di Trento, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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