Corte costituzionale

Ordinanza n. 434/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 663/1981
  • art. 7d.l. 663/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, capoverso,

lett. d), del d.l. 20 novembre 1981, n. 663 ("Norme per l'edilizia

residenziale e provvidenze in materia di sfratti"), promosso con

ordinanza emessa il 18 dicembre 1981 dal Pretore di Roma, iscritta al

n. 262 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, capoverso, lett. d) del

d.-l. 20 novembre 1981, n. 663, a norma del quale le modificazioni

della destinazione d'uso degli immobili sarebbero soggette ad

autorizzazione gratuita solo se comportino l'esecuzione di opere di

trasformazione ed, in ogni caso, non sarebbero più assoggettate ove

compiute abusivamente - a sanzione penale;

Considerato che detto decreto legge non è stato convertito nel

termine prescritto dall'art. 77 Cost.;

che in tali ipotesi, secondo il costante indirizzo

giurisprudenziale di questa Corte, la questione sollevata diventa

manifestamente inammissibile (Ordinanze 19 dicembre 1986, n. 279; 30

dicembre 1985, nn. 379, 380, 381 e 382), dovendosi ormai il decreto

legge considerarsi, per automatica conseguenza della mancata

conversione, come mai esistito quale fonte di diritto (Sentenza 7

ottobre 1983, n. 307);

Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n, 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, capoverso, lett. d) del

d.-l. 20 novembre 1981, n. 663 ("Norme per l'edilizia residenziale e

provvidenze in materia di sfratti"), sollevata dal Pretore di Roma,

con ordinanza 18 dicembre 1981, (r.o. n. 262 del 1982) in riferimento

agli artt. 3, 42 e 117 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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