Corte costituzionale

Ordinanza n. 433/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/11/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 463/1983
  • art. 4legge 638/1983
  • art. 4legge 14/1992

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.

463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),

convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, e

dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14

(Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone

terremotate), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 febbraio 1992 dalla Corte di cassazione

sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro Ciaraldi Carmela, iscritta

al n. 127 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno

1992;

2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal Tribunale di Genova

nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Selvatici Argia ed

altre, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Ciaraldi Carmela e Folegani

Maria ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio concernente una decisione

confermativa del diritto all'integrazione al minimo su seconda

pensione, non più integrabile (c.d. "cristallizzazione"), la Corte

di cassazione con ordinanza emessa l'11 febbraio 1992, ha sollevato,

in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.

463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n.

638, e dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992,

n. 14;

che tale ultima norma "interpreta" la precedente disposizione

nel senso di conservare l'integrazione al minimo su una sola

pensione, nel caso di cumulo di due o più trattamenti integrati;

che l'esplicita esclusione di più integrazioni al minimo,

sancita dalla norma impugnata, sarebbe esattamente il contrario di

quanto affermato dalla Corte di cassazione medesima in numerose

decisioni, nonché da questa Corte (sentenza n. 418 del 1991 e

ordinanza n. 21 del 1992);

che, infine, premessa la natura previdenziale (e non

assistenziale) della pensione minima, la riduzione del trattamento

complessivo (invece della sua conservazione grazie alla

cristallizzazione) risulterebbe lesiva del "diritto alla previdenza"

nonché contraria al principio di ragionevolezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, pregiudizialmente

osservando come l'impugnata disposizione - seppure integralmente

riprodotta nell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992,

n. 237 - sia contenuta in un decreto-legge decaduto per mancata

conversione e dubitando nel merito che la sentenza n. 418 del 1991 di

questa Corte possa consentire di dedurre automaticamente

l'illegittimità delle norme denunciate;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la

parte privata chiedendo la declaratoria d'illegittimità della

normativa "interpretata" dalla censurata disposizione;

che nel corso di un giudizio concernente analoghe domande di

diritto alla percezione di un trattamento integrato al minimo non

ridotto, bensì cristallizzato, il Tribunale di Genova, con ordinanza

emessa il 19 febbraio 1992, ha sollevato, in relazione agli artt. 38,

secondo comma, 77, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14,

nella parte in cui preclude la detta cristallizzazione;

che il giudice a quo ricorda come il settimo comma dell'art. 6

del decreto-legge n. 463 del 1983 venne introdotto onde evitare un

ridimensionamento del reddito previdenziale in pregiudizio

dell'assistito che avesse perduto il diritto all'integrazione al

minimo sulla seconda pensione e richiama il conforme orientamento

della Corte costituzionale e della Corte di cassazione;

che, inoltre, l'impugnato decreto-legge, riproducendo una norma

già espunta dal disegno di legge finanziaria, difetterebbe dei

requisiti di necessità ed urgenza, venendo a disciplinare una

materia sulla quale il Parlamento aveva espresso una volontà di

segno opposto;

che, infine, altri profili d'illegittimità sarebbero poi

ravvisabili nell'intento di vanificare il giudicato, disciplinando

retroattivamente ed in modo difforme una materia ormai oggetto di

consolidata giurisprudenza.

Considerato che le due questioni, concernenti la medesima norma,

possono essere riunite e congiuntamente decise;

che il decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, contenente

l'interpretazione dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12

settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, in legge 11

novembre 1983, n. 638 - censurata dai giudici a quibus in quanto

antitetica a quella asserita da questa Corte con la sentenza n. 418

del 1991, non è stato convertito in legge entro il termine di

sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 1992;

che in analoga decadenza sono incorsi anche i successivi

decreti-legge nn. 237 e 293 del 1992, riproduttivi della norma

impugnata;

che, da ultimo, anche il decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345 -

il cui art. 5, primo comma, riproponeva per la quarta volta il

censurato art. 4 del decreto-legge n. 14 del 1992 - non è stato

convertito nel termine (come da Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7

agosto 1992) e non è stato più replicato;

che, pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte

(cfr. ordinanza n. 390 del 1992), la questione dev'essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.

463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),

convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, e

dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14

(Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone

terremotate), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo

comma, 77, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma,

della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di

Genova, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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