Corte costituzionale

Ordinanza n. 433/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1991 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo

comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per

l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,

ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,

secondaria e artistica dello Stato) promosso con ordinanza emessa il

13 luglio 1990 dal T.A.R. della Lombardia sul ricorso proposto da

Colucci Anna contro Provveditorato agli Studi di Milano ed altro,

iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il T.A.R. della Lombardia, con ordinanza del 13

luglio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 maggio 1991),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dell'art. 15,

terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, "nella parte in cui

limita il prolungamento del rapporto di servizio al fine di

conseguire il trattamento minimo di pensione al personale della

scuola in servizio al 1° ottobre 1974";

che, ad avviso del remittente, la norma impugnata viola:

a) l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale disparità di

trattamento tra i pubblici dipendenti, chiamati ad esplicare

identiche funzioni, a seconda che si siano trovati o meno in servizio

al 1° ottobre 1974, poiché l'esigenza di raggiungere un numero di

anni di lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione è

un interesse di tutti i lavoratori, a prescindere dall'epoca della

loro assunzione;

b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto,

non consentendo ai lavoratori assunti dopo la data anzidetta, in età

avanzata, di completare il periodo minimo richiesto per il

conseguimento del trattamento di quiescenza, lede il diritto sociale

alla pensione minima;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 444 del 1990, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata

"nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1°

ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia

raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della

pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento

di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di

età)";

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile (cfr., da ult., ord. n. 140 del 1991);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30

luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme

sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e

non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

dello Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione dal T.A.R. della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe,

norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 444 del 1990 "nella

parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre

1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il

numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di

rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale

anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età)".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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