Corte costituzionale

Ordinanza n. 433/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 57d.P.R. 761/1979

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R.

20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1983 dal

T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 824 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 luglio 1983 dal Tribunale

amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso

proposto da Pansonato Bartolo contro l'U.S.L. 11, "Pordenonese", è

stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del

personale delle unità sanitarie locali) nella parte in cui,

prevedendo la destituzione di diritto, determina una ingiustificata

discriminazione tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, nonché

irragionevole equiparazione tra personale pubblico salariato e quello

impiegatizio, ovvero tra condanne penali con beneficio di legge e

quelle per delitti più gravi, senza possibilità per l'ente pubblico

di valutare discrezionalmente la gravità e le modalità del commesso

reato, in riferimento all'art. 3 Cost;

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 270 del 1986 ha

già dichiarato inammissibile (e con le successive ordinanze nn. 187,

248 del 1987 manifestamente inammissibile), in relazione all'art. 3

Cost., questione assolutamente identica per argomenti, profili e

parametri a quella sollevata con l'ordinanza in epigrafe;

che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni

nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio

orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità della

questione sollevata dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n.

761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal T.A.R.

Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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