Corte costituzionale

Ordinanza n. 432/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge Regione

Lombardia 27 marzo 1985, n. 22 (Interpretazione autentica dell'art.

36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60), promosso con

ordinanza emessa il 15 luglio 1988 dal TAR per la Lombardia - Sez.

staccata di Brescia - sul ricorso proposto da D'Amico Santo contro la

Regione Lombardia ed altri, iscritta al n. 820 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio 12 aprile 1989 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio diretto all'annullamento del

concorso per l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale

nonché della relativa graduatoria, promosso da un dipendente

regionale classificatosi come idoneo non vincitore, il TAR per la

Lombardia, sez. staccata di Brescia, con ordinanza del 15 luglio

1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della

legge della Regione 27 marzo 1985, n. 22, recante l'interpretazione

autentica dell'art. 36 della precedente legge regionale 29 novembre

1984, n. 60, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione,

nella parte in cui, ai fini del concorso per l'accesso dei funzionari

regionali alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, considera

quali uffici, utili per la valutazione del relativo incarico di

"responsabile", esclusivamente quelli istituiti in applicazione della

anteriore legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, e successive

modificazioni e integrazioni;

che ad avviso del giudice a quo, la legge interpretativa,

intervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione dei

documenti da parte dei candidati, impedirebbe di considerare, ai fini

della procedura concorsuale, la preposizione a strutture

preesistenti, così incidendo direttamente sulle aspettative

legittimamente consolidate di alcuni dipendenti;

che sotto altro profilo, il giudice rimettente, sospettando che

la legge abbia inteso privilegiare la posizione acquisita da taluni

dipendenti (dirigenti di servizio) "più prossimi all'area delle

decisioni politiche e di alta amministrazione", in danno di altri

(responsabili di ufficio), rileva che in virtù della nuova normativa

alla seconda categoria di personale non sarebbe nemmeno consentito di

conseguire l'integrale punteggio dei titoli di servizio ivi previsto

(punti 40), articolato in un periodo massimo di 10 anni che non può

maturare per nessuno, decorrendo esso soltanto dalla data di entrata

in vigore della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, e non più da

epoca precedente;

che, infine, poiché ai sensi dell'art. 36 della legge regionale

n. 60 del 1984 ai dirigenti di servizio erano riservati 20 punti, per

il solo fatto di essere "in atto" titolari del relativo incarico, la

legge regionale denunciata avrebbe determinato una più marcata

discriminazione tra le cennate categorie di dipendenti, superando

così il limite della ragionevolezza nei confronti di posizioni che,

se pur non identiche, sono entrambe espressione della medesima

capacità direttiva in capo ai singoli funzionari;

che, nel presente giudizio ha spiegato intervento tardivo la

Regione Lombardia, mentre non si è costituita la parte privata;

Considerato che la natura, formale e sostanziale, di legge

interpretativa, con efficacia retroattiva, della legge ora impugnata

è stata già riconosciuta da questa Corte con sentenza n. 879 del

1988, nella quale (punto 1 della motivazione) è stato messo in

evidenza (ai fini della irrilevanza della relativa questione) il

vantaggio conseguente all'intervento interpretativo, pur sopravvenuto

nel corso della procedura concorsuale già avviata;

che, a tal riguardo, deve essere ribadito l'orientamento di

questa Corte nel senso che rimane affidato al prudente apprezzamento

del legislatore la possibilità di modificare l'assetto di rapporti

già definiti da precedenti leggi, quando risulti in concreto che

"certe posizioni siano state acquisite sulla base di leggi che, ad un

più approfondito esame o a seguito dell'esperienza derivante dalla

loro applicazione, non rispondano a criteri di equità" (sentenza n.

56 del 1989);

che, nella specie, la prima norma regolatrice del concorso (art.

36, comma quarto, lett. c1, richiamato), nell'attribuire il punteggio

all'incarico "in atto" di dirigente di servizio, faceva esplicito

riferimento alla precedente legge regionale n. 42 del 1979 - che

aveva appunto provveduto alla organizzazione dell'apparato

amministrativo regionale in servizi e uffici ed alla istituzione

delle relative qualifiche - mentre analogo riferimento temporale

veniva nella stessa norma omesso per la restante categoria di

personale interessato al concorso;

che la legge interpretativa sopravvenuta si è data carico,

implicitamente, di ancorare alla stessa data della entrata in vigore

della citata legge regionale n. 42 del 1979 la decorrenza

dell'incarico di responsabile di ufficio, per evidenti ragioni di

equità;

che pertanto la legge impugnata, lungi dall'avere introdotto un

elemento distorsivo rispetto ad aspettative legittimamente acquisite

da alcuni candidati al concorso - come si sostiene nell'ordinanza di

rimessione -, ha invece perseguito finalità perequatrici nei

riguardi delle diverse categorie di personale, consentendo che il

requisito di anzianità nell'incarico, rispettivamente di dirigente

di servizio e di responsabile di ufficio, fosse riferito ad una

stessa data, così dandosi attuazione ai principi contenuti nei

parametri costituzionale invocati;

che, per quanto riguarda l'ulteriore profilo di illegittimità

costituzionale, si sostiene nell'ordinanza di rimessione che la

previsione normativa avrebbe superato il limite della ragionevolezza,

perché avrebbe fissato un punteggio massimo di titoli di servizio

(40 punti), articolato in un periodo di 10 anni che mai si sarebbe

potuto maturare, per effetto della cennata decorrenza del dies a quo,

per nessuno dei responsabili degli uffici, privi per di più della

dotazione iniziale di 20 punti riconosciuta invece ai dirigenti dei

servizi;

che in proposito va precisato che l'art. 36, quarto comma, della

legge regionale n. 60 del 1984, come interpretato dalla sopravvenuta

legge regionale n. 22 del 1985, prevede, per la formulazione della

graduatoria del concorso, tre distinti punteggi riferiti ai titoli di

servizio prestato, ai titoli di studio ed infine ai titoli connessi

allo svolgimento di specifiche funzioni, e che in tale ultima

categoria di titoli, per la quale è appunto previsto il punteggio

massimo di 40 punti, reca ulteriori distinzioni in relazione

all'incarico in atto delle funzioni di dirigente di servizio ai sensi

della legge regionale n. 42 del 1979 (20 punti), allo svolgimento

pregresso delle medesime funzioni di dirigente di servizio (6 punti

per anno) nonché allo svolgimento delle funzioni di responsabile di

ufficio istituito in applicazione della stessa legge regionale n. 42

cit. (4 punti per anno);

che, anche sotto il secondo dei suddetti profili, la questione

non è fondata perché ad escludere la denunciata irragionevolezza

della previsione del punteggio di 40 punti, ritenuto nell'ordinanza

irraggiungibile da parte di alcuni dipendenti, appare sufficiente

che, fra le potenziali categorie di candidati, almeno una alla data

del concorso avesse la possibilità in astratto di raggiungere il

suindicato punteggio massimo, anche in virtù della dotazione

iniziale di 20 punti prevista nella stessa disposizione, per la quale

questa Corte ha già escluso profili di illegittimità costituzionale

in riferimento agli stessi parametri ora invocati, in considerazione

della transitorietà della relativa disciplina e della finalità da

essa perseguita, in sede di prima attuazione dell'accordo nazionale

del 1983, di agevolare l'accesso alla più alta qualifica

dirigenziale di chi già si trovava nella posizione a questa

corrispondente, evitando così lo sconvolgimento delle posizioni

ricoperte da quei dipendenti (sentenza n. 331 del 1988, punto 3 e

seguenti della motivazione);

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Lombardia 27 marzo 1985, n.

22 (Interpretazione autentica dell'art. 36 della legge regionale 29

novembre 1984, n. 60), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la

Lombardia, sez. staccata di Brescia, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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