Corte costituzionale

Ordinanza n. 43/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo

comma, del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169 (Disposizioni in

materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o

di consumo in un processo produttivo o in un processo di

combustione), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1994 dal

Pretore di Verona, sezione distaccata di Legnago, nel procedimento

penale a carico di Luciano Spedo, iscritta al n. 423 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Luciano Spedo - imputato della contravvenzione prevista e punita

dall'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per

avere effettuato attività di trasporto di inerti destinati ad essere

riutilizzati nell'ambito di un cantiere senza l'autorizzazione

prevista dall'art. 6, lettera d), dello stesso decreto - il Pretore

di Verona, sezione distaccata di Legnago, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169 (Disposizioni in materia di riutilizzo

dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un

processo produttivo o in un processo di combustione);

che la norma denunciata stabilisce che non è punibile chiunque,

prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, ha commesso

un fatto previsto come reato dal d.P.R. n. 915 del 1982 e successive

modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate

come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o

pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui, nei modi e nei casi

previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro

dell'ambiente 26 gennaio 1990 ovvero di norme regionali;

che, ad avviso del giudice rimettente, questa disposizione,

condizionando il venir meno della rilevanza penale del fatto,

disposto in via generale dal successivo quarto comma, al rispetto del

decreto ministeriale 26 gennaio 1990 ovvero di leggi regionali,

contrasterebbe con vari parametri costituzionali: con l'art. 25, in

quanto il principio di non ultrattività del precetto penale abrogato

esigerebbe che vadano esenti da pena tutte le condotte di smaltimento

dei rifiuti che, secondo il decreto-legge posteriore, non

costituiscono più reato; con l'art. 3, giacché diverse sono le

indicazioni contenute nel decreto ministeriale 26 gennaio 1990 (tra

l'altro annullato da questa Corte in sede di conflitto di

attribuzione con la sentenza n. 512 del 1990) rispetto agli

adempimenti prescritti dal decreto-legge; con l'art. 117, perché far

dipendere la non punibilità dei comportamenti di smaltimento delle

materie prime secondarie dall'osservanza di leggi regionali

violerebbe il principio di riserva di legge statale in materia

penale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata

inammissibile o, comunque, non fondata;

Considerato che il decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169 non è

stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla

sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107, serie generale, del 10

maggio 1994;

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da

ultimo ordinanze n. 426 e 322 del 1994), la questione di legittimità

costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169 (Disposizioni in materia di riutilizzo

dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un

processo produttivo o in un processo di combustione), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di

Verona, sezione distaccata di Legnago, con ordinanza emessa il 22

aprile 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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