Corte costituzionale

Ordinanza n. 43/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/02/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo

comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia

di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1993

dal pretore di Voghera nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Mario Zanlungo ed altri e la U.s.l. n. 79 di Voghera, iscritta al n.

369 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 marzo 1993 il pretore di

Voghera ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

che ad avviso del giudice a quo la norma censurata - stabilendo

che con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico

rapporto e che tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto

di lavoro dipendente, pubblico o privato e con altri rapporti anche

di natura convenzionale con lo stesso Servizio sanitario - violerebbe

gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto

di rilevanza ovvero infondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna

motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a

quo, né consente comunque di desumerla da una descrizione sia pure

sommaria della fattispecie oggetto del giudizio;

che conseguentemente la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 4, settimo comma, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza

pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal pretore di Voghera, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari