Corte costituzionale

Ordinanza n. 425/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1994 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.l. 384/1992
  • art. 4legge 384/1992
  • art. 47d.P.R. 639/1970

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3,

del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge

14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di

sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),

ordinanze emesse il 29 novembre 1993, il 23 dicembre 1993 (n. 2

ordinanze), il 7 dicembre 1993 (n. 2 ordinanze), il 29 novembre 1993

(n. 2 ordinanze), il 2 dicembre 1993 (n. 2 ordinanze) ed il 29

novembre 1993 dal Pretore di Milano, rispettivamente iscritte ai nn.

32, 73, 74, 75, 76, 111, 112, 113, 114 e 175 del registro ordinanze

1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8,

11, 12 e 15, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di dieci giudizi promossi da Maria

Biamonte e altri contro l'INPS per ottenere il riconoscimento di

prestazioni previdenziali varie, il Pretore di Milano, con

altrettante ordinanze emesse tra il 29 novembre 1993 e il 23 dicembre

1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, commi 1 e 3, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384,

convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438: il comma 1 reca un

nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 aprile

1970, n. 639, che riduce a tre anni il termine decadenziale del

diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche e assoggetta al

termine di decadenza di un anno tutte le prestazioni temporanee ai

lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989

(termini decorrenti dalla data di comunicazione della decisione del

ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla

scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione,

ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del

procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla domanda di

prestazione); il comma 3 dispone che il nuovo regime decadenziale non

si applica "ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di

entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima

data";

che, ad avviso del giudice remittente, nei casi di specie è

applicabile la nuova disciplina, il procedimento giudiziale essendo

stato promosso posteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 384

del 1992 (19 settembre 1992);

che le dette disposizioni, così interpretate, sono ritenute

contrastanti: a) col diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della

Costituzione, perché il nuovo termine triennale era già scaduto

quando è entrato in vigore il d.l. n. 384 del 1992, che, con effetto

retroattivo, lo ha sostituito al precedente termine decennale; b) con

l'art. 38 della Costituzione, perché la retroattività del nuovo regime pregiudica il diritto alle prestazioni previdenziali loro

dovute;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si è

costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo

entrambi che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,

infondata;

Considerato che i giudizi vertono sulla medesima questione e,

pertanto, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che la questione è già stata esaminata da questa Corte, che

l'ha dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con

sentenza n. 20 del 1994;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3,

del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata,

in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione,

dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:425 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari