Corte costituzionale

Ordinanza n. 424/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

27 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e

di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle

regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato),

promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte dei

conti - Sezione III giurisdizionale nel ricorso proposto da Muran

Mario contro la Direzione generale degli Istituti di previdenza

iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte

dei conti - Sez. III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Muran

Mario contro la Direzione generale degli Istituti di previdenza, è

stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, (Disciplina del

trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti

soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle

amministrazioni dello Stato), nella parte in cui, per il personale

trasferito alle Regioni, non prevede l'applicazione della

ricongiunzione senza oneri anche a favore dei dipendenti cessati dal

servizio prima della entrata in vigore della legge stessa, in

riferimento all'art. 3 Cost.;

che oggetto del giudizio a quo è il riconoscimento del diritto

del ricorrente alla ricongiunzione gratuita dei servizi, già

riscattati con ricongiungimento oneroso in precedenza soddisfatto;

che è intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio

dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso

per l'infondatezza della questione deducendo la razionalità della

scelta della decorrenza del beneficio;

Considerato che non può dirsi in sé irrazionale o irragionevole

l'innovazione con cui - restando essa fuori dall'ambito proprio degli

adeguamenti del trattamento pensionistico - vengono disposte le

modalità del particolare beneficio della gratuità nella

ricongiunzione dei servizi in parola;

che infatti la fissazione di un momento di decorrenza consegue,

in genere, nel caso di modificazione normativa, anche se ciò

comporti, nel tempo, differenziazioni agevolative nei confronti di

una stessa categoria di soggetti, potendo costituire il fluire

temporale elemento diversificatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482

(Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del

personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti

pubblici ed alle amministrazioni dello Stato), in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti -

sezione III giurisdizionale, con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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