Corte costituzionale

Ordinanza n. 424/1990

Altra decisione · depositata il 27/09/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 544/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 28

dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali

e miglioramenti delle pensioni), in relazione alle leggi 1° aprile

1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica

sicurezza), 20 novembre 1987, n. 472 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante

copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10

aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale

triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione

agli altri Corpi di polizia), 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto

retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato),

e 6 agosto 1981, n. 432 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente copertura

finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione

degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei

Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e

militare escluso dalla contrattazione), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 dalla Corte dei conti sul

ricorso proposto da Kronau Gertrude contro il Ministero della

pubblica istruzione, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 dalla Corte dei conti sul

ricorso proposto da Tortorella Angelo contro la Direzione provinciale

del Tesoro di Taranto, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1990

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente,

insegnante in pensione dal 10 settembre 1978, aveva richiesto la

riliquidazione del proprio trattamento sulla base delle nuove

retribuzioni stabilite per il personale in servizio dalle leggi n.

312 del 1980 e n. 432 del 1981, la Corte dei conti, con ordinanza

emessa il 20 ottobre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

36, 38 e 54 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1988, n. 544,

"nella parte in cui, in luogo di disporre la riliquidazione delle

pensioni in rapporto alla dinamica salariale", così "come attuata

dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121 e 20 novembre 1987, n. 472,

nonché da tutta la normativa consimile, come la legge 11 luglio

1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432, accorda unicamente dal 1°

gennaio 1988 aumenti proporzionati ai periodi di riferimento";

che il giudice a quo, dopo aver escluso che nell'ordinamento sia

rinvenibile un generale principio circa la riliquidazione delle

pensioni, si richiama a due proprie ordinanze di rimessione - la

prima emessa con riguardo alle "pensioni d'annata" dei dirigenti

dello Stato, la seconda avente ad oggetto la posizione del personale

delle forze di polizia - ed osserva come la ratio della sentenza di

questa Corte n. 501 del 1988, concernente i magistrati ed equiparati,

ben potrebbe essere estesa a tutte le categorie di personale che

hanno goduto di miglioramenti del trattamento di servizio;

che anche se la ricorrente appartiene ad Amministrazione diversa

rispetto agli interessati agli altri giudizi, a parere della Corte

rimettente, il dubbio di costituzionalità va prospettato con

riferimento a tutta la normativa che ha precluso un'adeguata

rivalutazione delle pensioni;

che il giudice a quo sviluppa poi un ulteriore argomento secondo

cui la riliquidazione automatica sarebbe oltretutto preclusa in

concreto da una destinazione delle ritenute operate in favore della

cassa delle pensioni civili e militari dello Stato a finalità

diverse dagli originari scopi istituzionali, in quanto acquisiti al

bilancio dello Stato;

che identica questione è stata sollevata dalla medesima Corte

con ordinanza d'analogo tenore, emessa in pari data, nel corso di un

giudizio in cui il ricorrente, operaio della Difesa in quiescenza dal

1971 aveva richiesto la riliquidazione della pensione;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato che

ha concluso richiedendo alla Corte un provvedimento di restituzione

degli atti al giudice a quo, secondo quanto già ordinato in analogo

precedente.

considerato che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni,

possono essere trattati congiuntamente;

che alcune delle norme impugnate sono già state sottoposte a

questa Corte dal medesimo giudice a quo secondo un'identica

prospettazione volta a censurare la legittimità della normativa,

asseritamente impeditiva dell'adeguamento dei trattamenti di

quiescenza a quelli di attività;

che è stato a riguardo disposta la restituzione degli atti per

il riesame dell'intera problematica alla luce del mutato quadro di

riferimento normativo costituito dalle leggi 27 dicembre 1989, n.

407, e 27 dicembre 1989, n. 409;

che la medesima soluzione va adottata nella specie,

sostanzialmente invariati risultando i termini del problema;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti relativi alle

ordinanze in epigrafe alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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