Corte costituzionale

Ordinanza n. 424/1987

Altra decisione · depositata il 26/11/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12d.l. 9/1982

usata come parametro

citata

  • art. 12legge 94/1982
  • art. 1d.l. 12/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 d.l. 23

gennaio 1982 n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in

materia di sfratti), conv. in l. 25 marzo 1982 n. 94, promosso con

ordinanza emessa il 23 ottobre 1982 dal Pretore di San Donà di Piave

nel procedimento civile vertente tra Angelico Armando e Boccato

Luigia, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato dal conduttore

di un immobile abitativo ed avente ad oggetto la dichiarazione di

nullità del precetto di rilascio d'immobile, intimato dalla

locatrice in esecuzione di una sentenza emessa dal Pretore di San

Donà di Piave e priva della fissazione della data di esecuzione, lo

stesso Pretore con ordinanza del 23 ottobre 1982 (reg. ord. n. 36 del

1983) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9,

convertito in l. 25 marzo 1982 n. 94;

che, ad avviso del giudice rimettente, il citato art. 12, il quale

disciplinava la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di

rilascio per il caso in cui la data dell'esecuzione stessa non fosse

stata fissata dal giudice, poneva un'ingiustificata disparità di

trattamento a sfavore del locatore, in relazione ai precedenti

articoli 10 e 11: infatti mentre questi ultimi, applicabili quando la

suddetta data fosse stata fissata, dettavano ben precisi limiti

all'istanza di dilazione del conduttore, relativi sia ai motivi della

condanna al rilascio sia alle condizioni patrimoniali del conduttore

stesso, l'art. 12 non poneva alcun limite, così incidendo

negativamente alla possibilità del locatore di realizzare

sollecitamente il proprio interesse;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva

dichiararsi la non fondatezza della questione.

Considerato che nelle more del giudizio sono entrati in vigore sia

l'art. 1 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito in l. 5 aprile 1985

n. 118, sia, ultimamente, il d.l. 29 ottobre 1986 n. 708, convertito

in l. 23 dicembre 1986 n. 899, i quali contengono una nuova

disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli

immobili abitativi;

che in particolare il d.l. n. 708 del 1986 contiene specifiche

disposizioni per i comuni ad alta tensione abitativa, fra i quali, a

norma della deliberazione del CIPE 8 aprile 1987 n. 152 (in G.U. n.

93 del 22 aprile 1987), rientra anche il Comune di San Donà di

Piave;

che pertanto è necessario che il Pretore rimettente verifichi la

persistente rilevanza della questione nel giudizio pendente davanti a

lui, alla stregua della detta normativa sopravvenuta.

Considerato che nelle more del giudizio sono entrati in vigore sia

l'art. 1 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito in l. 5 aprile 1985

n. 118, sia, ultimamente, il d.l. 29 ottobre 1986 n. 708, convertito

in legge 23 dicembre 1986 n. 899, i quali contengono una nuova

disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli

immobili abitativi;

che in particolare il d.l. n. 708 del 1986 contiene specifiche

disposizioni per i comuni ad alta tensione abitativa, fra i quali, a

norma della deliberazione del CIPE 8 aprile 1987 n. 152 (in Gazzetta

Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987), rientra anche il Comune di San

Donà di Piave;

che pertanto è necessario che il Pretore rimettente verifichi

la persistente rilevanza della questione nel giudizio pendente

davanti a lui, alla stregua della detta normativa sopravvenuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di San Donà di Piave,

che ha sollevato la questione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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