Corte costituzionale

Ordinanza n. 421/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 96 e seguenti

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8

gennaio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati, nel

procedimento penale a carico di Grossi Giuliana, iscritta al n. 85

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 96 e

seguenti del codice di procedura penale, assumendo che il complesso

normativo in questione, prevedendo per l'imputato l'assistenza

obbligatoria ad opera di un difensore abilitato all'esercizio della

professione forense, sarebbe in contrasto con l'art. 10 della

Costituzione, in relazione all'art. 6, lettera c), della Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (adottata a Strasburgo il 4

novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,

n. 848), e con l'art. 24 della Costituzione;

che ad avviso del rimettente l'art. 6, lettera c), della predetta

Convenzione, nel prevedere che ciascun imputato abbia diritto a

difendersi personalmente o con l'assistenza di difensore di sua

scelta, implica il riconoscimento del diritto dell'imputato a

difendersi anche solo personalmente;

che, parimenti, secondo il giudice a quo, l'art. 24 della

Costituzione, nell'affermare il principio che tutti possono agire in

giudizio a difesa dei propri diritti e interessi legittimi e che la

difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento,

non subordina l'esercizio di tale diritto alla necessaria assistenza

dell'imputato ad opera di un difensore abilitato;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

che l'Avvocatura, richiamate le pronunce della Corte

costituzionale con le quali è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale delle disposizioni che limitavano l'obbligo di

nominare un difensore di ufficio all'imputato sprovvisto di difensore

di fiducia, rileva che la difesa tecnica, oltre ad essere un diritto

costituzionalmente protetto, è nella gran parte dei casi una

necessità;

che inoltre, secondo l'Avvocatura, le disposizioni della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, avendo valore

di legge ordinaria, non possono porsi come parametri di

costituzionalità, né essere invocate nell'ambito di operatività

dell'art. 10 della Costituzione;

che, comunque, il diritto alla difesa personale costituisce la

"regola minima" per un giusto processo e che il sistema processuale

vigente, nel garantire congiuntamente la difesa tecnica e

l'autodifesa, non si porrebbe in contrasto con i principi affermati

dalla Convenzione, ma ne costituirebbe la massima realizzazione;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato l'infondatezza di

analoghe censure mosse alla corrispondente disciplina del diritto di

difesa contenuta nel codice di procedura penale del 1930, in

relazione agli stessi parametri costituzionali evocati dal

ricorrente;

che in particolare, in relazione all'art. 24 della Costituzione,

la Corte ha rilevato che la presenza del difensore "risponde

all'aspirazione a fondare l'intero processo penale sopra un effettivo

contraddittorio tra accusa e difesa" e che "nessuno ha mai dubitato o

dubita che alla specifica capacità professionale del pubblico

ministero fosse e sia ragionevole contrapporre quella di un soggetto

di pari qualificazione che affianchi ed assista l'imputato" (sentenza

n. 125 del 1979);

che su un diverso terreno rispetto alla difesa tecnica si colloca

il parallelo diritto all'autodifesa, operante nell'ambito del

principio del contraddittorio, con riferimento ad un "complesso di

attività, mediante le quali l'imputato, come protagonista del

processo penale, ha facoltà di eccitarne lo sviluppo dialettico

contribuendo all'acquisizione delle prove ed al controllo di

legalità del suo svolgimento" (sentenza n. 186 del 1973), sì che,

sotto questo profilo, ai fini del rispetto dell'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, rileva che all'imputato sia garantita la

possibilità di intervenire in ogni stato e grado del procedimento

(sentenze n. 280 del 1985 e n. 9 del 1982);

che, d'altro canto, "l'imposizione all'imputato di un difensore,

persino suo malgrado, mira ad assicurargli quelle cognizioni tecnico

giuridiche, quell'esperienza processuale e quella distaccata

serenità, che gli consentono di valutare adeguatamente le situazioni

di causa, in guisa da tutelare la sua più ampia libertà di

determinazione nella scelta delle iniziative e dei comportamenti

processuali" (sentenza n. 498 del 1989);

che, per quanto concerne la censura sollevata in relazione

all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo, con riferimento all'art. 10 della Costituzione, va

ribadito che il richiamo alle "norme del diritto internazionale

generalmente riconosciute" ai fini dell'adeguamento del diritto

interno si riferisce soltanto alle norme internazionali di natura

consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia (vedi ex plurimis

sentenze nn. 288 del 1997, 15 e 146 del 1996);

che, comunque, la disposizione di cui all'art. 6, numero 3,

lettera c) della Convenzione, concorrendo alla definizione del

"giusto processo", fondato, tra l'altro, sulla parità delle armi, va

interpretata nel senso che, "il diritto all'autodifesa non è

assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare

disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai

tribunali" (sentenza n. 188 del 1980);

che a maggior ragione nel codice di procedura penale vigente,

ispirato ai principi del sistema accusatorio, le norme che assicurano

la difesa tecnica sono funzionali alla realizzazione di un "giusto

processo", garantendo l'effettività di un contraddittorio più

equilibrato e una più sostanziale parità delle armi tra accusa e

difesa;

che la questione deve essere pertanto dichiarata manifestamente

infondata in relazione ad entrambi i parametri evocati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 96 e seguenti del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 10 e 24 della

Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:421 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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