Corte costituzionale

Ordinanza n. 42/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/03/1998 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 32legge 429/1982

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1,

del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,

nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della

evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1994 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Rovigo sul ricorso proposto da

S.I.C.C. S.p.a. contro l'Ufficio delle imposte dirette di Rovigo,

iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che nel corso di un giudizio d'appello avverso la

decisione della Commissione tributaria di primo grado di Rovigo, la

Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo, con ordinanza del

14 novembre 1994, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 32,

comma 1, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con

modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la

repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria):

che la disposizione denunciata stabilisce che "Le dichiarazioni

integrative e le istanze di definizione di cui al presente decreto,

da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le

maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo

e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni e

istanze non possono essere modificate dagli uffici né contestate dai

contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme

degli articoli precedenti";

che, ad avviso della Commissione rimettente, tale disposizione

non consentirebbe che le dichiarazioni integrative presentate ai

sensi dell'art. 16 del citato decreto-legge n. 429 del 1982 possano

essere modificate - a seguito della sentenza n. 175 del 1986 di

questa Corte e della conseguente nullità degli accertamenti

notificati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge -

in dichiarazioni integrative presentate a norma dell'art. 19 del

medesimo decreto-legge n. 429 del 1982 e come tali liquidate dagli

uffici finanziari;

che si verrebbe così a trattare nello stesso modo i contribuenti

ai quali sia stato notificato un valido avviso di accertamento e

quelli destinatari di un avviso di accertamento nullo per effetto

della citata sentenza n. 175 del 1986;

che tale uniformità di trattamento sarebbe del tutto

irragionevole ed immotivata e, pertanto, lesiva del principio

costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione

prospettata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta priva di

qualsiasi elemento di individuazione della fattispecie oggetto del

giudizio principale e non prospetta una sia pur sintetica motivazione

della rilevanza della questione che risulta solo apoditticamente

affermata:

che, pertanto, la questione deve essere ritenuta manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.-l. 10

luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7

agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Rovigo, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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