Corte costituzionale

Ordinanza n. 42/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3-bis e 3-ter, del codice di procedura penale e dell'art. 2 del

decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di

procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di

misure cautelari e di diritto di difesa), promossi con ordinanze

emesse il 16 luglio 1994 (n. 2 ordinanze) e il 18 luglio 1994 dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i

minorenni di Bari, il 18 luglio 1994 dal Pretore di Asti e il 15

luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ivrea nei procedimenti penali rispettivamente a carico

di Caputo Gaetano, Berlingerio Bruno, Milenkovic Rosida ed altri,

Scalinci Robertino, Carbone Lorenzo ed altri, iscritte ai nn. 629,

630, 631, 650 e 696 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43, 45, 49, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale per i minorenni di Bari con due ordinanze del 16 luglio

1994 e con un'ordinanza del 18 luglio 1994 ed il Pretore di Asti con

ordinanza del 18 luglio 1994, hanno sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

275, commi 3- bis e 3-ter, del codice di procedura penale, come

introdotti dall'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione

dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa);

e che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Ivrea con ordinanza del 15 luglio 1994 ha sollevato, in

riferimento agli artt. 2, 3, 112 e 77 della Costituzione, questione

di legittimità dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440;

Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte questioni

identiche o analoghe, donde la riunione dei relativi giudizi;

che il decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, non è stato

convertito in legge, come risulta dal comunicato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, e che, pertanto, in

conformità della giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo,

ordinanza n. 430 del 1994), le questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3- bis e 3-ter, del

codice di procedura penale, e dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio

1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di

semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di

difesa), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 77 e 112 della

Costituzione, dal Giudice delle indagini preliminari presso il

Tribunale per i minorenni di Bari, dal Pretore di Asti e dal Giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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