Corte costituzionale

Ordinanza n. 42/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) n. 2 ordinanze emesse l'11 e il 12 febbraio 1993 dal

Tribunale militare di Cagliari nei procedimenti penali a carico di

Deiana Maurizio e Rendina Michele Stefano ed altri, iscritte ai nn.

446 e 624 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 42, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 14 maggio 1993 dal Tribunale di Firenze

nel procedimento penale a carico di Sisi Giuseppe ed altro, iscritta

al n. 480 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale

militare di Cagliari (ordinanze nn. 446 e 624 del 1993, di identico

tenore) ed il Tribunale di Firenze (ordinanza n. 480 del 1993)

dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità del giudice che ha pronunciato nei confronti di un

imputato sentenza di applicazione di pena concordata ai sensi

dell'art. 444 dello stesso codice a partecipare:

- al giudizio dibattimentale nei confronti di altro imputato la

cui posizione processuale sia inscindibilmente collegata a quella

dell'imputato già giudicato; ovvero:

- al giudizio abbreviato nei confronti di altri concorrenti nel

medesimo reato;

che secondo entrambi i predetti giudici sarebbero violati i

principi di soggezione soltanto alla legge e di imparzialità e

terzietà del giudice di cui agli artt. 101 e 25 della Costituzione,

e ad avviso del primo anche gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in

relazione alla direttiva di cui all'art. 2, n. 67, della legge delega

n. 81 del 1987;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che le

questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto vertono su

questioni analoghe;

che questa Corte, con la sentenza n. 186 del 1992, ha già

escluso che contrasti con gli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione la

mancata previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio a

carico degli altri concorrenti nel medesimo reato da parte del

giudice che nei confronti di uno di essi abbia pronunciato sentenza

di applicazione di pena concordata ex art. 444 del codice di

procedura penale: e ciò in quanto in tal caso manca il necessario

presupposto dell'identità dell'oggetto del giudizio, "perché alla

comunanza dell'imputazione fa necessariamente riscontro una

pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei

concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità,

devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto i profilo tanto

materiale che psicologico, e ben possono, quindi, sfociare in un

accertamento positivo per l'uno e negativo per l'altro";

che tanto meno tale presupposto si verifica nel caso -

prospettato dal Tribunale militare di Cagliari - in cui le posizioni

processuali di due imputati sono confliggenti e ad essi siano

contestati reati autonomi, pur se commessi nel medesimo contesto ed

in danno reciproco;

che in particolare, in tale ipotesi - contrariamente a quanto

sostiene il giudice a quo - la sentenza di applicazione della pena

concordata nei confronti dell'uno non osta all'eventuale

riconoscimento, nei confronti dell'altro, dell'esimente della

legittima difesa militare;

che ai fini in esame non ha rilievo che il secondo giudizio sia

ordinario o abbreviato (cfr. sentenze nn. 401 del 1991 e 261 del

1992);

che la dedotta violazione dell'art. 101 della Costituzione non

ha motivazione autonoma ed è da escludere per le medesime ragioni

dianzi richiamate;

che, di conseguenza, le suddette questioni vanno dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,

del codice di procedura penale sollevate dal Tribunale militare di

Cagliari e dal Tribunale di Firenze - in riferimento,

rispettivamente, agli artt. 76, 77, 25 e 101 ed agli artt. 25 e 101

della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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