Corte costituzionale

Ordinanza n. 415/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo

comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento

di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con

ordinanza emessa il 12 dicembre 1997 dal Tribunale di Mantova nel

procedimento civile vertente tra Ferrari Luciana e l'INPS, iscritta

al n. 111 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visti gli atti di costituzione di Ferrari Luciana e dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Silvano Piccininno per Ferrari Luciana e Carlo

De Angelis per l'INPS.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello avverso la

sentenza con cui il pretore di Mantova aveva respinto una domanda

rivolta all'INPS per il ricalcolo dell'importo della pensione di

anzianità sulla base della sola contribuzione obbligatoria, il

Tribunale di Mantova, in funzione di giudice del lavoro, ha

sollevato, con ordinanza emessa il 12 dicembre 1997, questione di

legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione - dell'art. 3,

ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del

trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella

parte in cui, in caso di posizione assicurativa mista (derivante,

nella specie, dal cumulo di contributi obbligatori - dal 1953 al 1973

- e volontari - dal 1973 al 1985 - versati nella gestione dei

lavoratori dipendenti, con quelli obbligatori, versati dal 1975 nella

gestione degli esercenti commerciali), non prevede che la pensione di

anzianità, liquidata dalla gestione commercianti, debba essere

calcolata, per la quota imputabile alla gestione dei lavoratori

dipendenti, sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora

ciò porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato;

che il rimettente - esclusa l'applicabilità della sentenza della

Corte costituzionale n. 428 del 1992 perché relativa ad un caso di

pensione liquidata dalla gestione dei lavoratori dipendenti e non

già, come nella specie, dalla gestione degli esercenti commerciali -

rileva che, tenendo conto dei contributi volontari nella gestione dei

lavoratori dipendenti, ai sensi del citato art. 3, ottavo comma,

della legge n. 297 del 1982, richiamato dall'art. 16 della legge 2

agosto 1990, n. 233, si ottiene (secondo quanto emerso da una

consulenza tecnica di ufficio) un assegno pensionistico di importo

inferiore a quello calcolato sulla base delle sole contribuzioni

obbligatorie; donde il prospettato dubbio di illegittimità

costituzionale delle norme denunciate, sotto il profilo

dell'irragionevolezza di una disciplina comportante una riduzione

della pensione a fronte di un maggior apporto contributivo

(volontario);

che si sono costituite in giudizio le parti, sottolineando

entrambe l'identità con la questione decisa da questa Corte con la

sentenza n. 201 del 1999.

Considerato che, con le pronunce n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994,

questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della

norma denunciata, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di

minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse

liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettantegli

sulla base della precedente anzianità contributiva minima;

che, con la sentenza n. 201 del 1999 (successiva all'ordinanza di

rimessione in esame), questa Corte ha altresì chiarito che le

modalità di calcolo della retribuzione pensionabile per

l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti di

cui all'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, non sono

influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi nel caso di posizione

assicurativa mista (art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233);

che, com'è incontroverso, nella specie l'assicurata ha raggiunto

l'anzianità contributiva minima già in virtù dei soli contributi

obbligatori, per cui la presente questione non si differenzia da

quella dichiarata infondata con detta sentenza n. 201 del 1999, in

relazione all'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982,

n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in

materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale

di Mantova, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:415 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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