Corte costituzionale

Ordinanza n. 415/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 140/1988
  • art. 17legge 140/1988
  • art. 8-bislegge 246/1988

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 17,

primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti

per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella

legge 4 luglio 1988, n. 246, e dell'art. 8- bis della legge 6 ottobre

1988, n. 426 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del

contratto del personale della scuola, per il triennio 1988-1990, e

norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel

settore della pubblica istruzione), promosso con ordinanza emessa il

27 novembre 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

su ricorso proposto da Fantini Rosanna ed altri contro il Ministero

della pubblica istruzione, iscritta al n. 276 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi in cui le ricorrenti,

docenti precarie, avevano impugnato le ordinanze ministeriali

applicative della legge 6 ottobre 1988, n. 426, il Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 27

novembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11

e 17, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,

convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e

dell'art. 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito,

con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, nella parte in

cui rispettivamente, dispongono le immissioni in ruolo degli

insegnanti precari nel limite dei posti disponibili (anziché in

soprannumero), conferendo altresì alle nomine decorrenza dall'inizio

dell'anno scolastico in corso (anziché dalle date previste dalle

leggi n. 270 del 1982 e n. 246 del 1988 per altre categorie di

docenti);

che a parere del giudice a quo, a causa della censurata

normativa, l'immissione in ruolo dei ricorrenti sarebbe notevolmente

differita nel tempo rispetto ad altre categorie di docenti,

beneficiari della precedente normativa di sanatoria del precariato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

declaratoria di inammissibilità ovvero d'infondatezza richiamandosi

alla sentenza n. 190 del 1990;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata

infondata da questa Corte con sentenza n. 190 del 1990 e che il

giudice a quo non aggiunge, nella propria ordinanza, argomenti

ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

che la questione è pertanto manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 11 e 17, primo comma, del decreto-legge 3

maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola),

convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e

dell'art. 8-bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,

recante finanziamento del contratto del personale della scuola per il

triennio 1988-1990, e norme per la razionalizzazione e la

riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:415 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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