Corte costituzionale

Ordinanza n. 414/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/12/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2,

della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n.

52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed

urbanistica) e successive modificazioni, promosso con ordinanza

emessa il 21 gennaio 1998 dal pretore di Pordenone, nel procedimento

penale a carico di G.P.C. ed altri, iscritta al n. 213 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il pretore di Pordenone, nel corso di un giudizio che

riguardava alcuni imputati del reato di cui agli artt. 110 del codice

penale e 20, primo comma, lett. b) della legge 28 febbraio 1985, n.

47, ha sollevato, con ordinanza del 21 gennaio 1998, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge della

Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme

regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e

successive modificazioni, in riferimento agli artt. 3, 25 e 116 della

Costituzione;

che i fatti contestati agli imputati del giudizio a quo

concernevano l'esecuzione dei lavori relativi ad un fabbricato

residenziale, per il quale il comune di Pordenone aveva rilasciato,

in data 18 marzo 1993, apposita concessione edilizia di

ristrutturazione ed ampliamento;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, il progetto assentito

prevedeva "il mantenimento dell'edificio esistente nella sua muratura

perimetrale", mentre invece, durante l'esecuzione delle opere, veniva

accertato dall'Ufficio Vigilanza Edilizia del comune di Pordenone

"l'avvenuta demolizione di tre muri perimetrali, con il mantenimento

di parte del muro perimetrale lato Nord"; fatto che conseguentemente

comportava la sospensione dei lavori e l'esercizio dell'azione penale

nei confronti dei responsabili;

che, ad avviso del giudice rimettente, ai fini della risoluzione

del giudizio pendente di fronte a lui, deve farsi richiamo al citato

art. 65, comma 2, nella parte in cui vengono fatti rientrare tra gli

interventi di ristrutturazione edilizia anche "quelli rivolti alla

demolizione e ricostruzione di singoli edifici";

che, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata viola

l'art. 3 della Costituzione, in quanto "ricomprende nel concetto di

ristrutturazione edilizia ciò che ontologicamente ed oggettivamente

non può qualificarsi con tale termine", nonché l'art. 25 della

Costituzione, in quanto rende lecite condotte altrove sanzionate

penalmente e, in tal modo, viola il principio della riserva allo

Stato della potestà punitiva, vulnerando così anche l'art. 116

della Costituzione, dal momento che la materia penale non rientra

nella competenza legislativa della Regione;

che è intervenuto nel giudizio di fronte a questa Corte il

Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il quale,

nell'atto di intervento, ha eccepito, in via preliminare,

l'inammissibilità della questione di legittimità per irrilevanza,

dato che oggetto del giudizio principale è l'accertamento della

realizzazione di un'opera difforme rispetto al progetto approvato,

cosicché nessun rilievo potrebbe avere la norma legislativa, in base

alla quale il titolo concessorio era stato rilasciato;

che, nel merito, il Presidente della Regione ha sostenuto

l'infondatezza della questione, giacché, in materia, la Regione

stessa ha potestà legislativa esclusiva, che ha esercitato, sotto il

profilo che qui interessa, in modo razionale, consentendo appunto "la

trasformazione autorizzata di un fabbricato esistente", senza, per

questo, violare l'art. 25 della Costituzione, poiché con la norma

regionale in oggetto non si è interferito nel precetto penale, ma

"si è soltanto specificato il presupposto sostanziale (...) della

norma penale dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985".

Considerato che il giudice rimettente dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge regionale 19

novembre 1991, n. 52, in quanto l'inclusione, nell'ambito della

ristrutturazione, di interventi demolitori e ricostruttivi sarebbe

stabilita dalla norma censurata in contrasto con le disposizioni

degli artt. 3, 25 e 116 della Costituzione;

che dall'ordinanza di rimessione risulta "l'inosservanza delle

modalità esecutive indicate in concessione", la quale disponeva "il

mantenimento dell'edificio esistente nella sua muratura perimetrale",

mentre era stata già riscontrata la demolizione di tre muri

perimetrali del fabbricato in oggetto;

che l'accertamento dell'eventuale illegittimità costituzionale

della norma denunciata non può avere alcun rilievo sul giudizio a

quo, che ha ad oggetto la valutazione di condotte esecutive di opere

assertivamente realizzate in difformità dalla concessione

rilasciata, giacché appare irrilevante "verificare ulteriormente se,

laddove i lavori fossero in ipotesi conformi alla concessione, la

ristrutturazione possa comprendere la completa demolizione e

ricostruzione dell'edificio" (ordinanza n. 48 del 1997);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale è

manifestamente inammissibile per irrilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge della

Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme

regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e

successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25

e 116 della Costituzione, dal pretore di Pordenone con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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