Corte costituzionale

Ordinanza n. 414/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale

forense), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1986 dal

Tribunale di Sondrio, iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1986

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 prima

serie speciale dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e

Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, nel giudizio di appello

proposto dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore

degli avvocati e procuratori contro l'avv. Arturo Schena, ha

sollevato, con ordinanza emessa il 22 maggio 1986, questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38,

secondo comma, Cost., dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n.

576 (Riforma del sistema previdenziale forense), ravvisando

disparità di trattamento tra avvocati che hanno maturato il diritto

alla pensione di vecchiaia nel vigore della normativa dettata con la

suindicata disposizione, ed avvocati che hanno maturato tale diritto

nel vigore della normativa successivamente introdotta con l'art. 2

della legge 2 maggio 1983, n. 175, che prevede modalità di

liquidazione della pensione più favorevoli;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo

l'inammissibilità della questione o, in subordine, la sua non

fondatezza;

Considerato che l'ordinanza è del tutto priva di motivazione

sulla rilevanza della questione poiché non fornisce alcuna

indicazione sulla fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo;

che, d'altra parte, la questione, pur riguardando formalmente

l'art. 2 della legge n. 576 del 1980, finisce con l'incidere sulla

disciplina concernente la successione nel tempo della legge n. 175

del 1983 rispetto alla suindicata legge n. 576 del 1980, senza che il

riferimento al princìpio di eguaglianza valga a sostanziare censure

diverse da quelle riferibili alla intervenuta innovazione normativa e

alla non retroattività della medesima, vale a dire a scelte

rientranti nella insindacabile discrezionalità del legislatore (cfr.

sent. n. 132 del 1984);

che, sotto entrambi i profili considerati, la questione è

pertanto manifestamente inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576

(Riforma del sistema previdenziale forense), promossa, in riferimento

agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Sondrio,

con ordinanza emessa il 22 maggio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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