Corte costituzionale

Ordinanza n. 413/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9legge 17/1983
  • art. 9legge 79/1983

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del

decreto-legge 29 gennaio 1983, nel testo modificato dalla legge 25

marzo 1983, n. 79 (Norme urgenti in materia di assunzioni

obbligatorie) promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1984 dal

Pretore di Lodi, iscritta al n. 1242 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71- bis

dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio relativo al rifiuto di

assunzione di un lavoratore invalido, avviato obbligatoriamente (in

data primo luglio 1983) al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968,

n. 482, da parte di una società in amministrazione controllata (e

poi, dal 2 gennaio 1984, in Cassa integrazione guadagni), il Pretore

di Lodi ha sollevato, su richiesta di parte, questione di

legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35,

comma primo, e 41 Cost., dell'art. 9, decreto-legge 29 gennaio 1983,

n. 17, come modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n.

79, nella parte in cui non estende la sospensione dell'obbligo di

assunzione di cui alla legge n. 482 del 1968 anche alle imprese in

amministrazione controllata;

che il giudice a quo ha osservato che l'art. 9 del decreto-legge

citato, che sospende gli obblighi di cui alla legge n. 482 del 1968

nei confronti delle imprese impegnate in processi di

ristrutturazione, conversione, riorganizzazione produttiva o soggette

ad amministrazione straordinaria, o per le quali sia stata accertata

dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento

straordinario, o ancora se vi siano interventi della Cassa

integrazioni guadagni, non può essere fatto oggetto di una

interpretazione che ricomprenda nel suo ambito anche la fattispecie

delle imprese in amministrazione controllata, specie a fronte della

soppressione, in sede di conversione, dell'inciso relativo

all'estensione dell'esonero alle imprese "comunque in crisi";

che secondo il giudice a quo la normativa in esame concede

benefici ad alcune aziende non sulla base di identiche situazioni di

difficoltà, bensì di requisiti soggettivi di dimensioni e di

tipologia dei debiti, risultando escluse da tali benefici aziende che

si trovano nelle medesime difficoltà economiche, accertate peraltro

dall'autorità giudiziaria;

che è intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura dello

Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, instando per

l'infondatezza della questione;

Considerato che, secondo la giurisprudenza assolutamente

dominante, le cause di esonero dall'obbligo di assunzione di invalidi

debbono essere ritenute tassativamente elencate (e non potrebbe

essere altrimenti, stante la loro incidenza su una situazione

soggettiva costituzionalmente tutelata);

che, come emerge dall'andamento del dibattito parlamentare, la

ratio dell'esonero dall'obbligo di assunzione introdotto dalla norma

impugnata va ritrovata non nel favorire le imprese che si trovino in

un generico stato di difficoltà, bensì nell'agevolare, nell'ipotesi

dell'amministrazione straordinaria così come nelle altre ipotesi

considerate dalla norma, quei processi di riconversione industriale

che richiedono incisive misure di modificazione delle strutture

aziendali;

che, tale essendo la ratio della norma impugnata, analoga ratio

non ricorre nel caso della impresa per la quale sia stata disposta

l'amministrazione controllata, che presuppone solo una temporanea

difficoltà dell'imprenditore ad adempiere le proprie obbligazioni,

difficoltà che si ritiene superabile attraverso l'ordinaria

gestione, pur se sotto il controllo degli organi di procedura,

cosicché non è dato operare una significativa comparazione fra le

due ipotesi;

che pertanto la questione va ritenuta manifestamente non fondata

sotto tutti i profili evidenziati dal giudice

a quo;

Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,

convertito in legge, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n.

79, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, comma primo, e 41

Cost., dal Pretore di Lodi con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari