Corte costituzionale

Ordinanza n. 411/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1,

del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto

speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della

lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con

la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), promosso

con ordinanza emessa il 15 luglio 1996 dal giudice istruttore presso

il tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Pamer

Barbara e Gotsch Sala Maria, iscritta al n. 1176 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e della provincia autonoma di Bolzano;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 15 luglio 1996 emessa nel corso di

un giudizio civile il giudice istruttore presso il tribunale di

Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 6 e 24 della

Costituzione e all'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti

lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. 15

luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per

la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca

e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica

amministrazione e nei procedimenti giudiziari), "nella parte in cui

impedisce alla parte di modificare nel corso di ciascun grado del

giudizio la lingua processuale inizialmente prescelta, fatti salvi,

in caso di modifica, la prosecuzione del giudizio senza interruzioni

o ritardi ed il divieto di ottenere a spese d'ufficio la traduzione

degli atti precedenti";

che nel processo principale, scelto inizialmente da entrambe le

parti l'uso della lingua tedesca, determinando così l'instaurazione

del giudizio monolingue (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 574 del 1988), e dopo che, a seguito della

rinuncia al mandato del difensore della parte attrice, il nuovo

procuratore da questa nominato ha depositato atti e formulato

richieste di verbalizzazione in lingua italiana, a tale variazione si

è opposta la parte convenuta, sul rilievo che essa è preclusa

dall'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.

574 del 1988, il quale stabilisce che, nei giudizi civili, la lingua

prescelta da ciascuna parte rimane immutata per l'intero grado del

giudizio;

che, ad avviso del rimettente, la disciplina contenuta nel

decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988 - il quale,

in attuazione dell'art. 100 dello statuto speciale di autonomia per

il Trentino-Alto Adige, riconosce ai cittadini di lingua tedesca

della provincia di Bolzano il diritto di usare la madrelingua nei

rapporti con gli uffici giudiziari, quale espressione del principio

fondamentale di tutela delle minoranze linguistiche, posto dall'art.

6 della Costituzione - deve essere considerata insieme al diritto di

difesa (art. 24 della Costituzione), inteso anche come difesa

tecnica, nel quadro della più ampia libertà di scelta del proprio

difensore, secondo quanto affermato nella sentenza n. 16 del 1995

della Corte costituzionale;

che tale ultima garanzia non sarebbe assicurata dalla norma

denunciata che, impedendo di mutare la lingua inizialmente prescelta,

comprimerebbe ingiustificatamente il diritto di difesa, con riguardo

alla possibilità della parte di variare le proprie strategie

difensive e di scegliere un difensore appartenente a un gruppo

linguistico diverso da quello iniziale, lungo tutto il corso e in

ogni fase del giudizio;

che il giudice a quo dubita inoltre della conformità della norma

rispetto alla garanzia di utilizzazione della lingua tedesca,

riconosciuta ai cittadini appartenenti alla relativa minoranza

dall'art. 100 dello statuto speciale di autonomia, giacché,

nell'ipotesi che la parte abbia rinunciato a tale possibilità in

funzione dell'esigenza di una migliore difesa tecnica, avvalendosi

perciò, inizialmente, di un difensore di lingua italiana, è

preclusa la possibilità di modificare nel corso del grado la scelta

originaria, a favore della lingua-madre tedesca;

che, secondo il rimettente, alla censurata limitazione dovrebbe

porsi rimedio per mezzo di una pronuncia di incostituzionalità da

cui consegua la facoltà di modificare la lingua prescelta in ogni

fase del giudizio, senza che ciò determini l'interruzione dei

termini processuali o altri ritardi nello svolgimento del processo e

senza il diritto di ottenere la traduzione a spese d'ufficio degli

atti anteriormente formati;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità o di

infondatezza della questione;

che è altresì intervenuta in giudizio la provincia autonoma di

Bolzano, la quale, nell'atto di intervento e in una memoria

successivamente depositata, ha concluso nel senso

dell'inammissibilità o dell'infondatezza della questione.

Considerato che la disciplina dell'uso della lingua tedesca nei

rapporti con gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano

contenuta nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.

574 del 1988 è attuativa della speciale protezione costituzionale

delle minoranze linguistiche prevista, in generale, nell'art. 6 della

Costituzione e, in particolare, nell'art. 100 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 670 del 1972;

che il diritto dei cittadini di lingua tedesca di usare la

propria madrelingua nei rapporti con gli uffici giudiziari della

provincia di Bolzano è pienamente tutelato dalla facoltà loro

riconosciuta dalla norma impugnata di presceglierne l'uso;

che, all'evidenza, la pretesa contraria facoltà di variare la

scelta iniziale, per abbandonare la propria lingua e passare all'uso

di quella italiana, sotto nessun aspetto ha a che vedere con la

garanzia della loro identità linguistica;

che l'anzidetta facoltà di mutare la lingua usata nel processo

è invece collegata alla garanzia della difesa in giudizio prevista

dall'art. 24 della Costituzione, come conseguenza del diritto di

libera scelta in ordine alla propria difesa tecnica;

che tuttavia tale facoltà non potrebbe essere riconosciuta

illimitatamente, senza che siano stabilite condizioni minime di

stabilità in funzione sia dell'esigenza, costituzionalmente

rilevante (sentenze n. 288 e n. 10 del 1997; n. 353 del 1996; n. 460

e n. 130 del 1995), del regolare ed efficiente svolgimento del

giudizio, sia della protezione della posizione nel processo delle

altre parti, le cui determinazioni in ordine alla scelta della lingua

potrebbero essere dipese dalla scelta inizialmente operata in

proposito dalla parte che intende mutarla;

che, sotto il profilo della necessaria composizione delle

anzidette esigenze, non appare certo irragionevole che il

legislatore, con la norma impugnata, abbia prescritto la regola

dell'immutabilità della scelta della lingua all'interno di ciascun

grado del processo civile;

che, infine, la considerazione che precede riguardo all'esistenza

di più esigenze da comporre priva di forza anche l'argomento,

avanzato dal giudice rimettente, in ordine al caso (che peraltro non

è quello verificatosi nel giudizio nel quale la presente questione

è stata sollevata) della parte di lingua tedesca che, avendo

inizialmente scelto di usare la lingua italiana, pretende poi, nel

corso del medesimo grado processuale, di ritornare sulla sua scelta e

di optare per la sua madrelingua, poiché l'uso della lingua diversa

da questa non gli è stata imposta ma dipende pur sempre da una sua

iniziale libera determinazione;

che la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata

manifestamente infondata sotto ogni profilo e in relazione a ciascun

parametro invocato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. 15 luglio 1988, n.

574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione

Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della

lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica

amministrazione e nei procedimenti giudiziari), sollevata, in

riferimento agli artt. 6 e 24 della Costituzione e all'art. 100 del

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle

leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige), dal giudice istruttore presso il tribunale di

Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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