Corte costituzionale

Ordinanza n. 411/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/12/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1996

dal pretore di Crotone, sezione distaccata di Petilia Policastro, nel

procedimento penale a carico di Manfreda Vincenzo, iscritta al n. 623

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il pretore di Crotone ha sollevato, con ordinanza del

6 marzo 1996, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e

in relazione all'art. 2, direttiva n. 103, della legge-delega per il

nuovo codice di procedura penale 16 febbraio 1987, n. 81, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 34 (comma 2) del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini

preliminari presso la pretura che, sulla richiesta di archiviazione

formulata dal pubblico ministero, abbia ordinato a quest'ultimo di

eseguire ulteriori indagini, a norma dell'art. 554, comma 2, del

codice di procedura penale (quale risultante a seguito della sentenza

n. 445 del 1990 di questa Corte, dichiarativa dell'illegittimità

costituzionale della disposizione nella parte in cui, diversamente da

quanto stabilito nell'art. 409, comma 4, per i procedimenti di

competenza del tribunale, non prevedeva la possibilità per il

giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale

di indicare le ulteriori necessarie indagini al pubblico ministero,

fissando il termine indispensabile per il loro compimento),

ravvisando, nell'anzidetta ipotesi, alla luce anche degli enunciati

della sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte, una menomazione del

principio di terzietà del giudice, in contrasto con la citata

direttiva n. 103 della legge-delega;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già affrontato e risolto nel senso

della manifesta infondatezza analoghe questioni;

che, posta la premessa generale secondo cui può configurarsi una

incompatibilità del giudice rispetto alla funzione di giudizio solo

quando la valutazione precedentemente effettuata dal medesimo giudice

sia resa nell'ambito e in occasione dello svolgimento di funzioni

decisorie e non anche puramente processuali (sentenze nn. 131 del

1996; 455 e 453 del 1994), questa Corte ha, più in particolare,

osservato che, con il provvedimento con il quale dispone che il

pubblico ministero compia ulteriori indagini, il giudice per le

indagini preliminari non effettua una valutazione contenutistica del

materiale di indagine, ma adotta una decisione di natura processuale,

meramente interlocutoria, che può essere seguita non solo

dall'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero ma

anche da un'ulteriore richiesta di archiviazione e quindi dalla gamma

dei provvedimenti che in tale ultimo caso il giudice può adottare, a

norma dell'art. 409 del codice di procedura penale (ordinanze nn. 281

del 1996; 157 del 1993);

che le argomentazioni addotte dal giudice a quo in riferimento al

principio di separazione tra le funzioni di accusa e quelle di

giudice e sotto il profilo della violazione della legge-delega, al di

là della piena pertinenza dei parametri invocati, non sono comunque

idonee a condurre a diversa conclusione, dovendo restare fermo il

necessario presupposto della valutazione decisoria e di contenuto non

puramente processuale ai fini della configurabilità di un

pregiudizio incidente sull'imparzialità del giudice, presupposto che

nell'ipotesi dedotta non ricorre;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal

pretore di Crotone, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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