Corte costituzionale

Ordinanza n. 410/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,

della legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla

competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di

rimessione), promosso con ordinanza emessa il 17 settembre 1982 dal

Tribunale di Pisa, iscritta al n. 756 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno

1983;

Visto l'atto di intervento del Presidsente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 17 settembre

1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,

della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 6, primo comma, della

legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla

competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di

rimessione), in quanto: a) "la nuova normativa, stabilendo i criteri

di determinazione della competenza per rimessione con esclusivo

riferimento ad indici oggettivi di immediata applicazione, ha posto

in evidenza, nel confronto, i vizi costituzionali dell'assetto

normativo abrogato"; b) "la disposizione transitoria perpetua, per i

soli casi previsti, una regola di determinazione della competenza

della quale riconosce, al tempo stesso, la dubbia costituzionalità

abrogandola nell'ambito di una revisione integrale del sistema"; c)

"la disposizione transitoria attribuisce all'art. 60 c.p.p. una

vigenza ultrattiva improponibile in materia di giudice naturale"; d)

"la disposizione transitoria collega l'ultrattività dell'art. 60

c.p.p. ad un criterio accidentale di stretta natura processuale,

determinando una evidente disparità di trattamento per casi identici

sotto il profilo sostanziale del diritto al giudice naturale";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene il minimo

riferimento al caso di specie né fa alcun cenno alla rilevanza della

proposta questione, così eludendo il precetto dell'art. 23, secondo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al

giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e

motivi della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 22

dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei

procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Pisa con ordinanza del 17 settembre

1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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