Corte costituzionale

Ordinanza n. 41/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2

e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 5, comma 7-bis,

della legge 29 novembre 1995, n. 507 [recte: dell'art. 5, comma 7-bis

del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga di termini a favore

dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali

del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge

23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 marzo 1995, n. 85), convertito, con modificazioni, dalla legge

29 novembre 1995, n. 507], promosso con ordinanza emessa il 14 aprile

2000 dal Tribunale di Ancona, iscritta al n. 545 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione della parte privata, nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato Maurizio Fabiani per la parte privata e

l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento per convalida di

sfratto per morosità, intentato dal Ministero della giustizia nei

confronti di una conduttrice di un immobile ad uso abitativo sito in

Ancona, il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e

4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica) e dell'art. 5, comma 7-bis, della legge

29 novembre 1995, n. 507 [recte: dell'art. 5, comma 7-bis del

decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga di termini a favore dei

soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali

del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge

23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 marzo 1995, n. 85) convertito, con modificazioni, dalla legge

29 novembre 1995, n. 507];

che l'art. 32 della legge n. 724 dispone che i canoni annui

per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso

abitativo, concessi o locati a privati, a decorrere dal 1 gennaio

1995, sono rivalutati, rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994, di

un coefficiente pari a due volte il canone stesso per i soggetti

appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo,

riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni

di lire, e a cinque volte il canone, per i soggetti che appartengano

ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, per il medesimo

anno 1993, pari o superiore ad ottanta milioni di lire, facendo salva

la posizione dei conduttori con reddito familiare complessivo, per

l'anno di imposta 1993, inferiore a quaranta milioni di lire;

che l'art. 5, comma 7-bis, del decreto-legge n. 415 del 1995,

convertito dalla legge n. 507 del 1995, dispone, a sua volta, che il

canone determinato in base ai commi 6 e 7 del medesimo articolo (il

comma 6 stabilisce che l'ammontare complessivo del canone per i beni

concessi o locati a privati nel corso del 1994, o in data anteriore,

non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in

regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe),

resta valido per sei anni a decorrere dal 1 gennaio 1996 e viene

aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla variazione

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati accertata dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT);

che il remittente premette che il Ministero della giustizia

ha chiesto la convalida dello sfratto per morosità nei confronti

dell'attuale conduttrice assumendo che la stessa, non avendo più

corrisposto i canoni di locazione e gli oneri accessori dal mese

di novembre 1998, si era resa debitrice, alla data del 31 dicembre

1999, della somma di L. 17.266.331;

che, riferisce ancora il remittente, l'intimata, nel

costituirsi in giudizio, ha precisato che il canone di locazione, a

far data dal 1 gennaio 1995, era stato raddoppiato in applicazione

dell'art. 32 della legge n. 724 del 1994, essendo il reddito

familiare per l'anno di imposta 1993 compreso tra i quaranta e gli

ottanta milioni, e che, a seguito del decesso della madre, avvenuto

il 22 luglio 1997, la situazione di fatto era mutata, percependo

ella, da quel momento, un reddito inferiore a quaranta milioni di

lire;

che, prosegue il giudice a quo, l'intimata ha quindi chiesto

che non venisse emessa nei suoi confronti l'ordinanza di rilascio ed

ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 32 della legge

n. 724 del 1994, affermando che, una volta intervenuta la

declaratoria di illegittimità costituzionale di questa disposizione,

sarebbe venuta meno la contestata morosità, in quanto i canoni

corrisposti in epoca successiva alla variazione del reddito familiare

sarebbero risultati di importo tale da soddisfare integralmente le

pretese creditorie del Ministero;

che il Tribunale di Ancona, quanto alla rilevanza delle

dedotte questioni, osserva che, se fosse dichiarata la illegittimità

costituzionale dell'art. 32 della legge n. 724, il canone

effettivamente dovuto dalla intimata sarebbe pari alla metà di

quello già corrisposto per le diciassette mensilità successive alla

data della riduzione del reddito familiare, sicché ella avrebbe

diritto alla ripetizione di quanto corrisposto in eccesso e non

risulterebbe quindi morosa;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il remittente

prospetta la violazione dell'art. 3 della Costituzione per la

irragionevole disparità di trattamento che deriverebbe dall'art. 32

tra conduttori di immobili di proprietà pubblica e tutti gli altri

conduttori: solo ai primi, infatti, e per di più in violazione

dell'autonomia negoziale, verrebbe imposta la modificazione del

corrispettivo originariamente concordato con la controparte;

che sotto altro profilo, il Tribunale di Ancona denuncia la

disparità di trattamento che l'art. 32 introdurrebbe anche

all'interno della categoria dei conduttori di immobili pubblici, a

causa dell'applicazione al canone, a suo tempo liberamente

determinato, di un coefficiente moltiplicatore fisso, che

prescinderebbe cioè sia dal momento in cui con la stipula del

contratto tale canone è stato stabilito, sia dal valore di mercato

dell'immobile locato;

che inoltre, ad avviso del remittente, la maggiorazione del

canone non sarebbe stata adeguata in modo appropriato al reddito

percepito dal nucleo familiare: il legislatore, per evitare

sperequazioni, avrebbe potuto prevedere un più ampio numero di

coefficienti di moltiplicazione ovvero disporre che gli aumenti

avrebbero dovuto essere proporzionali al reddito;

che irragionevolmente, secondo il giudice a quo il

legislatore avrebbe poi ancorato tutte le modificazioni al reddito

percepito dal nucleo familiare nel 1993, senza attribuire alcun

rilievo alle eventuali successive modificazioni di tale reddito;

che una ulteriore violazione del principio di eguaglianza, ad

avviso del Tribunale di Ancona, consisterebbe nel fatto che l'art. 20

della legge 8 maggio 1998, n. 146, solo per i conduttori di immobili

di proprietà pubblica che siano dipendenti pubblici ha, a far data

dal 1 gennaio 1994, interamente assoggettato la regolamentazione del

rapporto locativo alle disposizioni dalla legge 27 luglio 1978,

n. 392;

che l'art. 32 della legge n. 724 del 1994, ad avviso del

remittente, violerebbe anche i principi di imparzialità e buon

andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, primo

comma, della Costituzione, in quanto dalla sua applicazione

deriverebbero effetti non coerenti rispetto alla finalità perseguita

dal legislatore di assicurare una adeguata redditività del

patrimonio immobiliare pubblico;

che, infine, secondo il remittente, anche l'art. 5, comma

7-bis del decreto-legge n. 415 del 1995, convertito dalla legge

n. 507 del 1995, violerebbe l'art. 3 della Costituzione per la

disparità di trattamento che esso introdurrebbe tra conduttori di

immobili di proprietà dello Stato e conduttori di immobili titolari

di un rapporto intercorrente con privati, giacché gli aggiornamenti

del canone, come rideterminato nel 1995, andrebbero computati, per i

soli immobili pubblici, in base all'intera variazione ISTAT dei

prezzi al consumo, mentre la legge sull'equo canone esclude il

recupero integrale;

che si è costituita la parte privata e ha concluso per

l'accoglimento della questione;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni di legittimità

costituzionale sollevate dal Tribunale di Ancona vengano dichiarate

non fondate.

Considerato che viene all'esame di questa Corte l'art. 32 della

legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale, secondo il Tribunale di

Ancona, nello stabilire per gli immobili appartenenti al demanio e al

patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo la rivalutazione

del canone di locazione rapportata al reddito complessivo del nucleo

familiare del conduttore nell'anno di imposta 1993, contrasterebbe

con l'art. 3 della Costituzione sotto vari profili e con il principio

di buon andamento della pubblica amministrazione;

che la censura riguarda anche l'art. 5, comma 7-bis del

decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni,

dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, poiché, in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, solo per gli immobili di proprietà

dello Stato dispone l'aggiornamento dei canoni in base all'intera

variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto

centrale di statistica (ISTAT), anziché limitarla al settantacinque

per cento come previsto dalla legge sull'equo canone;

che, preliminarmente all'esame del merito, occorre rilevare

che le anzidette questioni sono state sollevate nel corso di un

procedimento di convalida di sfratto per morosità, nel quale

risultava non controverso il fatto che la conduttrice aveva smesso di

corrispondere i canoni di locazione e da lungo tempo godeva

dell'immobile senza versare all'amministrazione statale locatrice

alcun corrispettivo;

che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza

di legittimità, anche nelle ipotesi in cui il canone sia determinato

ex lege, la sospensione del pagamento da parte del conduttore,

costituisce un fatto arbitrario, idoneo a determinare di per sé la

risoluzione per inadempimento;

che, nella descritta situazione, la rilevanza della questione

è motivata in maniera del tutto insufficiente, poiché il remittente

non avrebbe potuto ignorare, come invece ha fatto, quel consolidato

orientamento giurisprudenziale ed avrebbe quanto meno dovuto esporre

le ragioni che lo inducevano a discostarsene;

che pertanto le questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, della legge

23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica) e dell'art. 5, comma 7-bis del decreto-legge 2 ottobre

1995, n. 415 (Proroga di termini a favore dei soggetti residenti

nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e

disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85),

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507,

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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