Corte costituzionale

Ordinanza n. 41/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,

secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il

18 dicembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Firenze sulla richiesta proposta da Sacca' Davide ed

altri, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25,

secondo comma, e 27 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di

procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità

mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,

n. 356;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994,

successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,

secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto,

essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta

dall'ordinamento, la relativa questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanza n. 286 del

1994);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma,

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo

codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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