Corte costituzionale

Ordinanza n. 41/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1978 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 429legge 533/1973

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma

terzo, del codice di procedura civile, nel testo modificato dalla legge

11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1977

dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto dalla Cassa di

Risparmio di Pisa contro Michelazzi Ferruccio ed altri, iscritta al n.

437 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 313 del 16 novembre 1977.

Visti gli atti di costituzione della Cassa di Risparmio di Pisa, di

Michelazzi Ferruccio ed altri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo,

del codice di procedura civile, nel testo modificato dalla legge 11

agosto 1973, n. 533, con riferimento all'art. 3 della Costituzione,

laddove detta norma riserverebbe un trattamento ingiustificatamente

più favorevole ai crediti di lavoro, rispetto agli altri crediti

pecuniari, quanto alla possibilità di decorrenza del diritto alla

rivalutazione anche da data anteriore a quella della entrata in vigore

della legge n. 533 del 1973.

Considerato che la stessa questione è stata ritenuta non fondata

da questa Corte con sentenza n. 161 del 1977 e che non vengono

prospettati, in questa sede, profili nuovi, né sono addotti motivi che

possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura

civile, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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