Corte costituzionale

Ordinanza n. 409/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 aprile

1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei

servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della

pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), della

legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia

penitenziaria), e del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del

personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14,

comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), promosso con

ordinanza emessa il 22 ottobre 1997 dal Tar per l'Emilia-Romagna sul

ricorso proposto da Mario Lepore contro il Ministero dell'interno,

iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Mario Lepore;

Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 1999 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, con ordinanza del 22

ottobre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo

all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre

amministrazioni dello Stato), della legge 15 dicembre 1990, n. 395

(Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), e del d.lgs. 30

ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia

penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15

dicembre 1990, n. 395), "nella parte in cui non consentono di

applicare anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria"

l'art. 2 del d.P.R. n. 339 del 1982, in riferimento agli artt. 3,

primo comma e 97, primo comma, della Costituzione;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, il Ministero di grazia e

giustizia, in data 28 ottobre 1991, aveva comunicato alla Direzione

della casa di lavoro di Castelfranco Emilia che un agente di polizia

penitenziaria in servizio presso detto istituto era stato "posto in

congedo assoluto per permanente inidoneità fisica al servizio di

istituto a decorrere dal 10.10.1991" e quest'ultimo, con istanza del

30 ottobre 1991, aveva chiesto di essere trasferito ad altri ruoli

del personale della Polizia di Stato o della Polizia penitenziaria,

oppure di altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del

d.P.R. n. 339 del 1982;

che il Ministero di grazia e giustizia ha trasmesso l'istanza al

Ministero dell'interno, il quale, con provvedimento del 5 marzo 1992,

ha rigettato la domanda, sul rilievo che l'art. 2 del d.P.R. n. 339

del 1982 riguarderebbe esclusivamente il personale della Polizia di

Stato;

che, ad avviso del Tar, il provvedimento di rigetto della domanda

- il quale costituisce l'unico atto impugnato nel processo a quo

promosso esclusivamente nei confronti del Ministero dell'interno -

avrebbe legittimamente negato l'applicabilità dell'art. 2 del d.P.R.

n. 339 del 1982 agli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria;

che tuttavia, secondo il Collegio rimettente, la corretta

interpretazione della suindicata disposizione fonderebbe il dubbio di

legittimità costituzionale delle norme impugnate, limitatamente al

periodo ricompreso tra l'entrata in vigore del d.P.R. n. 339 del 1982

e del d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui non prevedono il

trasferimento a domanda in altri ruoli della stessa amministrazione o

di altre amministrazioni dello Stato dell'agente di Polizia

penitenziaria dichiarato inidoneo al servizio, in quanto esse

realizzerebbero una irragionevole disparità di trattamento sia tra

il personale appartenente alla Polizia penitenziaria, sia tra il

personale di detto Corpo e quello della Polizia di Stato,

determinando altresì una disfunzione nell'organizzazione degli

uffici, in violazione del principio di buon andamento ed

imparzialità dell'amministrazione;

che la parte privata si è costituita nel giudizio innanzi a

questa Corte, facendo proprie le argomentazioni del Tar e chiedendo

che la questione sia accolta.

Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che il

Ministero di grazia e giustizia ha "posto in congedo assoluto" il

ricorrente "per permanente inidoneità fisica al servizio di istituto

a decorrere dal 10 ottobre 1991" e questi, nel giudizio a quo,

promosso soltanto nei confronti del Ministero dell'interno, ha

impugnato esclusivamente il provvedimento con il quale quest'ultimo

Ministero, in data 5 marzo 1992, ha rigettato la sua domanda di

trasferimento nei ruoli della Polizia di Stato;

che le norme impugnate disciplinano, con modalità

sostanzialmente identiche, due particolari fattispecie di

trasferimento del personale della Polizia di Stato e del Corpo di

polizia penitenziaria che abbia riportato una invalidità non

dipendente da causa di servizio nelle corrispondenti qualifiche di

altri ruoli delle amministrazionidi appartenenza ovvero di altre

amministrazioni dello Stato, entrambe le quali presuppongono comunque

la perdurante esistenza del rapporto di servizio anche se, nella

seconda fattispecie, è prevista l'istituzione, ma senza soluzione di

continuità, di un nuovo rapporto con l'amministrazione di

destinazione, cosicché la eventuale dispensa dal servizio per motivi

di inidoneità fisica può essere disposta soltanto successivamente

al mancato accoglimento della domanda di trasferimento (artt. 8,

quinto comma, e 9 del d.P.R. n. 339 del 1982; artt. 75, comma 3, 76,

comma 12, e 77 del d.lgs. n. 443 del 1992; art. 14, comma 1, lettera

g) della legge n. 395 del 1990);

che, pertanto, la perdurante esistenza del rapporto di servizio

costituisce requisito essenziale del trasferimento ad altri ruoli

della amministrazione di appartenenza, o di altre amministrazioni

dello Stato, cosicché il suo accertamento condiziona

l'applicabilità delle norme impugnate nel giudizio a quo;

che, inoltre, l'ordinanza di rimessione non indica affatto se il

rapporto di servizio, eventualmente anche in virtù di atti

giudiziari, sia stato o meno risolto; circostanza questa che

influisce altresì sull'eventuale applicabilità ratione temporis

dell'art. 75, del d.lgs. n. 443 del 1992;

che la mancata indicazione di tutti questi elementi si risolve

nel difetto di enunciazione delle ragioni che, secondo il giudice a

quo inducono a far ritenere rilevante la proposta questione di

legittimità costituzionale ed impediscono alla Corte le valutazioni

di sua competenza;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339

(Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di

polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

o di altre amministrazioni dello Stato), della legge 15 dicembre

1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), e del

d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo

di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge

15 dicembre 1990, n. 395), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna,

sezione I, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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