Corte costituzionale

Ordinanza n. 409/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo e

terzo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti

in materia di finanza pubblica), così come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in

materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con

modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, promosso con

ordinanza emessa il 7 febbraio 1994 dal Pretore di Rovigo nel

procedimento civile vertente tra la s.r.l. Casa di Cura Privata M.C.

S. Maria Maddalena e l'I.N.P.S., iscritta al n. 140 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, con ordinanza del 7 febbraio 1994, il Pretore di

Rovigo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 101 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo e

terzo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti

in materia di finanza pubblica) così come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in

materia sanitaria e socio-assistenziale) convertito, con

modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, secondo cui "Le

province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti

non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività

socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio

sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti

d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da

essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle

leggi in materia di previdenza e assistenza, non ponendo in essere, i

contratti stessi, rapporti di subordinazione" (comma 2). "Le

disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si

applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in

vigore della presente legge" (comma 3);

che, in particolare, il giudice a quo, a proposito della

lamentata lesione dell'art. 101 Cost., rileva che le disposizioni

impugnate lungi dallo svolgere funzione d'interpretazione autentica,

come prima facie sembrerebbe, in effetti sottraggono al giudice il

potere di interpretare autonomamente non già disposizioni di legge

ma gli stessi fatti rilevanti per la qualificazione del rapporto

quale lavoro subordinato o autonomo;

che, peraltro, sarebbe violato l'art. 3 Cost., in quanto, a

fronte di attività lavorative identiche per modalità e tipo di

prestazione, rapporti di lavoro, che sarebbero soggetti alla

disciplina del lavoro subordinato se si svolgono con privati o con

enti statali, vengono invece considerati come rapporti di lavoro

autonomo per il solo fatto di svolgersi con istituzioni locali o con

istituzioni operanti nel servizio sanitario nazionale;

che, infine, risulterebbe violato anche l'art. 38 Cost., per il

fatto che la norma impugnata elimina l'inderogabilità del regime

previdenziale rimettendone in sostanza l'applicabilità alla

qualificazione convenzionale del rapporto adottato dalle parti in

sede contrattuale;

che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio

innanzi alla Corte;

Considerato che, con sentenza n. 115 del 1994, la Corte ha

giudicato su identiche questioni riferite all'art. 13, secondo e

terzo comma, della legge n. 498 del 1992 e successive modificazioni,

ritenendole non fondate nei sensi di cui in motivazione;

che, in particolare, la Corte ha rilevato che "non vi è alcun

elemento, nel testo del citato art. 13, comma 2, che riguardi

l'ipotesi di un rapporto che si sia svolto con contenuti e modalità

contrastanti con la qualificazione di contratto d'opera o di

prestazione professionale enunciata dalle parti o comunque

collegabile alla loro dichiarazione negoziale. La norma si limita ad

escludere che ai contratti d'opera e di prestazione professionale da

essa considerati siano estensibili gli obblighi previdenziali e

assistenziali previsti per il lavoro subordinato. Ma da ciò non è

dato inferire che tale esclusione trovi applicazione anche alle

ipotesi in cui il rapporto, in contrasto con il titolo contrattuale,

abbia di fatto assunto contenuti e modalità di svolgimento propri

del rapporto di lavoro subordinato; tanto meno è dato inferire un

più generale precetto (che stravolgerebbe gli stessi fondamenti del

diritto del lavoro) secondo cui il rapporto descritto nel contratto

come rapporto d'opera o di prestazione professionale non sia mai

suscettibile di una diversa qualificazione neppure in caso di

contrasto tra il contratto e le risultanze del rapporto svoltosi tra

le parti";

che, disattesa in questi sensi l'interpretazione proposta,

cadono le censure prospettate dal giudice rimettente;

che, l'ordinanza di rimessione non adduce motivi nuovi tali da

indurre questa Corte a modificare la sua giurisprudenza;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge

23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza

pubblica), così come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18

gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e

socio-assistenziale) convertito, con modificazioni, nella legge 18

marzo 1993, n. 67, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 101

Cost., dal Pretore di Rovigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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