Corte costituzionale

Ordinanza n. 407/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/11/1991 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma

quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle

autonomie locali) promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1990

dalla Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizionale nel giudizio di

responsabilità nei confronti di Zandonella Gorgolon Flavio ed altri

iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale

dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, in un procedimento di responsabilità amministrativa

contro i componenti della giunta del Comune di Comelico Superiore,

uno dei quali deceduto nel corso del giudizio prima dell'entrata in

vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Corte dei Conti, con

ordinanza del 23 ottobre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il

7 maggio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58,

comma 4, della legge citata, nella parte in cui dispone - senza

prevedere la retroattività del beneficio - l'intrasmissibilità agli

eredi della responsabilità nei confronti degli amministratori e dei

dipendenti dei comuni e delle province;

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione

impugnata, avendo natura di norma sostanziale regolatrice del

rapporto, non è applicabile nei processi iniziati prima dell'entrata

in vigore della legge n. 142 del 1990;

che il mancato conferimento di retroattività alla norma viola

il principio di eguaglianza e anche i principi di imparzialità e di

buon andamento della pubblica amministrazione;

che peraltro, sempre ad avviso del giudice remittente, ove fosse

dichiarata l'incostituzionalità della norma sotto questo primo

profilo, con conseguente applicabilità della medesima al caso di

specie, la questione di legittimità costituzionale acquisterebbe

rilevanza sotto altri profili: a) per contrasto col principio di

eguaglianza, in quanto la norma riserva un trattamento privilegiato

agli amministratori e ai dipendenti dei comuni e delle province,

discriminando ingiustificatamente gli amministratori e i dipendenti

degli altri enti pubblici e dello Stato; b) per contrasto col

principio di razionalità, essendo la norma contraddittoria col

criterio di unificazione del regime di responsabilità dei pubblici

amministratori e dipendenti dello Stato e degli enti locali,

enunciato nel comma 1 dell'art. 58; c) per contrasto infine,

emergente da entrambe le ragioni indicate, con i principi di cui

all'art. 97, primo comma, Cost.;

Considerato che la questione è articolata in due capi tra loro

contraddittori: nel primo si lamenta l'inapplicabilità della norma

al caso di specie a cagione della sua irretroattività, che viene

denunciata come ingiustificatamente discriminatoria a danno degli

eredi di amministratori comunali o provinciali deceduti nel corso di

giudizi di responsabilità già pendenti alla data di entrata in

vigore della legge n. 142 del 1990; nel secondo, subordinato

all'accoglimento del primo, si lamenta l'applicabilità della norma

che ne conseguirebbe nel giudizio a quo, e si impugna la norma

medesima in quanto la sua applicazione concreterebbe un privilegio

ritenuto contrastante sia col principio di eguaglianza, essendo

riservato ai soli amministratori e dipendenti dei comuni e delle

province, sia col principio di razionalità per la deroga

ingiustificata che esso porta al principio della successione degli

eredi nei rapporti di debito del defunto (artt. 752 e 754 cod. civ.);

che, pertanto, la questione, oltre che contraddittoria, è

irrilevante perché l'accoglimento di essa, con conseguente

caducazione della norma impugnata, comporterebbe una definizione del

giudizio a quo, in punto di successione degli eredi nella

responsabilità dell'amministratore deceduto, non diversa da quella

cui il giudice remittente perverrebbe applicando de plano il diritto

vigente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8

giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei

Conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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