Corte costituzionale

Ordinanza n. 407/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 4°,

e 18, comma 5°, della legge 20 settembre 1980, n. 576 ("Riforma del

sistema previdenziale forense"), promosso con ordinanza emessa il 29

novembre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente

tra Bazini Piero e la Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati e

Procuratori, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza

Avvocati e Procuratori nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'avv. Piero

Bazini contro la Cassa nazionale di previdenza avvocati e

procuratori, il Pretore di Parma, con ordinanza del 29 novembre 1989,

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale degli artt. 17, quarto comma, e 18,

quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, in quanto

sanzionano l'omissione o il ritardo della prescritta comunicazione

del reddito professionale prodotto nell'anno precedente, con

conseguente mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti, sia

con l'obbligo di versare alla Cassa, oltre ai contributi dovuti, una

somma di pari ammontare, sia con l'obbligo di corrispondere gli

interessi di mora su entrambe le somme;

che il cumulo delle "due misure risarcitorie" è ritenuto dal

giudice remittente irrazionale, perché sanziona due volte lo stesso

fatto di inadempimento, vessatorio perché l'ammontare complessivo

del risarcimento è "di gran lunga superiore al danno presumibile che

effettivamente può derivare dall'inadempimento";

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Cassa

predetta chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità per aberratio

ictus, opposta dall'Avvocatura dello Stato, non può essere accolta

perché nella specie gli interessi di mora non sono regolati

dall'art. 18, quarto comma, della legge citata, il quale concerne

l'ipotesi di mero ritardo del pagamento dei contributi alle scadenze

dovute, bensì dal quinto comma, concernente l'ipotesi di ritardo del

pagamento collegata all'inadempimento dell'obbligo di comunicazione

previsto dall'art. 17;

che va respinta anche l'altra eccezione di inammissibilità

formulata sulla base di una pretesa violazione del principio di

eguaglianza prospettata dalla parte privata, ma non condivisa dal

giudice;

che l'argomentazione svolta nell'ordinanza di rimessione

identifica la fattispecie dell'art. 18, quinto comma, con la

fattispecie dell'art. 17, quarto comma, mentre si tratta di fatti

distinti, benché connessi, l'uno costituito dall'inottemperanza

dell'obbligo di comunicazione sopraddetto, l'altro dal conseguente

ritardo del pagamento dei contributi dovuti: la prima violazione è

colpita da una sanzione pecuniaria amministrativa pari all'ammontare

dei contributi evasi (ridotta a un quarto se la comunicazione tardiva

segue entro novanta giorni dalla scadenza), mentre per la seconda è

prevista, a titolo di sanzione civile e con funzione di sopratassa,

una maggiorazione degli interessi moratori mediante retrodatazione

della loro decorrenza al 1° gennaio dell'anno in cui deve essere

eseguita la comunicazione;

che pertanto tale sistema sanzionatorio non contrasta col

principio ne bis in idem, né appare sproporzionato alla gravità

delle infrazioni commesse dall'iscritto, essendo congegnato secondo

criteri analoghi a quelli adottati dalla legislazione fiscale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 12 marzo 1953, n.

89, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 17, quarto comma, e 18, quinto comma,

della legge 20 settembre 1980, n. 576 ("Riforma del sistema

previdenziale forense"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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