Corte costituzionale

Ordinanza n. 406/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/11/1991 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma

decimo, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di

previdenza per gli ingegneri e gli architetti) promosso con ordinanza

emessa il 6 marzo 1991 dal Pretore di Torino nel procedimento civile

vertente tra Vinella Costantino e Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza per gli ingegneri ed architetti iscritta al n. 321 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso dall'ing.

Costantino Vinella contro la Cassa nazionale di previdenza e

assistenza per gli ingegneri e gli architetti, il Pretore di Torino,

con ordinanza del 6 marzo 1991, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25, decimo comma, della legge 3 gennaio

1981, n. 6, nella parte in cui prevede, fino al 1° gennaio del

secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge, un minimo

di pensione di lire tre milioni annui, inferiore all'importo della

pensione sociale calcolato ai sensi dell'art. 26, secondo comma,

della legge 30 aprile 1969, n. 153;

che la rilevanza della questione è motivata sul rilievo che, ai

sensi dell'art. 21 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, il ricalcolo

e l'adeguamento, ivi previsti, delle pensioni maturate in data

anteriore hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla

data di entrata in vigore della legge, restando così insoddisfatte

le pretese del ricorrente per il periodo anteriore";

che secondo il giudice remittente, alla luce dei principi

esposti nella sentenza n. 31 del 1986 di questa Corte, da lui

condivisi, la questione dovrebbe ritenersi "infondata", senza

tuttavia che possa dirsi tale "in maniera manifesta", stante la

successiva sentenza n. 243 del 1990, dalla quale "sembra emergere un

diverso orientamento giurisprudenziale, che modifica il precedente

principio di non paragonabilità fra sistemi previdenziali";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per

contraddittorietà ed inadeguatezza della motivazione o, in

subordine, infondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione appare perplessa sulla

formulazione della questione, oscillando tra la prospettazione della

parte ricorrente (che nel dispositivo si dichiara di accogliere), la

quale assume a termine di paragone l'importo della pensione sociale

(sul riflesso che la pensione minima corrisposta da un ente di

previdenza, dovendo rispondere al fine indicato nel secondo comma

dell'art. 38 Cost., non può mai essere inferiore alla pensione

sociale, che è una forma di assistenza destinata ad assicurare il

minimo esistenziale garantito a tutti i cittadini dal primo comma), e

una diversa prospettazione che assume a termine di confronto il

trattamento pensionistico minimo corrisposto dal Fondo pensioni per i

lavoratori dipendenti;

che in ordine alla prima prospettazione l'ordinanza difetta di

motivazione sulla rilevanza della questione, la quale - attesa la

premessa del giudice a quo, secondo cui il diritto alla pensione

minima di vecchiaia erogata dalla Cassa di previdenza per gli

ingegneri non toglie al ricorrente il diritto di fruire della

pensione sociale, ove ne sussistano le condizioni - è riconoscibile

solo se sia accertata nella specie la non ricorrenza di tali

condizioni;

che in ordine alla seconda prospettazione il giudice a quo

esprime, da un lato, un giudizio di "non fondatezza" della questione

alla stregua della sentenza di questa Corte n. 31 del 1986, ormai

superata dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544, il cui art. 7 ha

ragguagliato i minimi di pensione a carico della Cassa di previdenza

per i professionisti al minimo a carico del Fondo pensioni per i

lavoratori dipendenti; dall'altro, un giudizio di "non manifesta

infondatezza" alla stregua della sentenza n. 243 del 1990, che ha

deciso una questione diversa, concernente la legittimità

costituzionale del "sottominimo" di pensione previsto dalla legge

sulla previdenza per i geometri, e comunque non ha affatto innovato

nell'orientamento di questa Corte in punto di "paragonabilità fra

sistemi previdenziali", essendo la sua ratio decidendi indipendente

da confronti con altri sistemi;

che pertanto i rilevati elementi di incertezza sia nella

definizione dei termini della questione sia nell'indicazione dei

criteri di valutazione della norma impugnata rendono manifestamente

inammissibile la questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, decimo comma, della legge 3

gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri

e gli architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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