Corte costituzionale

Ordinanza n. 405/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera b),

della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle

modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento), promosso

con ordinanza emessa il 9 luglio 1997 dal tribunale amministrativo

regionale dell'Umbria sul ricorso proposto dalla Belvedere S.r.l.

contro il Ministero dell'interno ed altri, iscritta al n. 209 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria -

adito per l'annullamento di un provvedimento con cui la Commissione

di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo aveva ordinato ad una

discoteca la vigilanza antincendio ad opera di unità dei vigili del

fuoco - ha, con ordinanza emessa il 9 luglio 1997, sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera b),

della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle

modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento), in base al

quale gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere ai vigili del

fuoco i servizi di vigilanza, a pagamento, dei locali di pubblico

spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle

prescrizioni stabilite dalle competenti Commissioni permanenti

provinciali;

che il rimettente - pur convenendo con le affermazioni di questa

Corte (di cui richiama le sentenze n. 90 del 1994 e n. 97 del 1996)

circa la legittimità del regime di monopolio del servizio antincendi

affidato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto vòlto ad

assicurare la sicurezza e la salvaguardia delle persone e ad evitare

eventi dannosi all'ambiente, ai beni ed alle cose in generale - è

tuttavia dell'avviso che la concreta fruibilità di tale servizio,

nei termini previsti dalla norma impugnata, sia lesiva: a) dell'art.

41 della Costituzione, poiché l'espletamento del servizio stesso,

"alquanto dispendioso" e gravante sull'imprenditore (il quale

viceversa ben potrebbe provvedervi anche con personale privato

ugualmente dotato di adeguata perizia), finisce con l'incidere

negativamente sul principio di libera iniziativa economica; b)

dell'art. 97 della Costituzione, poiché l'impiego di unità

operative di vigili del fuoco in un servizio che potrebbe essere

assicurato con altre modalità, può comportare irrazionalmente la

sottrazione di "forza lavoro" ad altri compiti cui far fronte in caso

di evenienze altrettanto cogenti e drammatiche.

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su questione

sostanzialmente identica, ne ha dichiarata la non fondatezza

osservando che, una volta non contestata la legittimità di un

monopolio pubblico del servizio antincendi, il lamentato obbligo, per

i titolari dei locali di pubblico spettacolo, di contrarre

esclusivamente col monopolista costituisce un ineliminabile

corollario della menzionata configurazione di tale servizio (sentenza

n. 90 del 1994, richiamata dallo stesso rimettente);

che, dunque, l'attività antincendio, proprio in quanto

qualificabile come servizio pubblico essenziale con carattere di

preminente interesse generale, non può non rientrare senza residui

nell'a'mbito della previsione dell'art. 43 della Costituzione, con la

conseguenza - qui da ribadire - che ogni questione ad essa relativa

esorbita dalla sfera di applicabilità del precedente art. 41

(sentenza n. 97 del 1996, pure citata dal rimettente);

che, inoltre, la previsione della necessaria utilizzazione delle

unità operative dei vigili del fuoco per l'espletamento di tale

attività, lungi dal realizzare la denunciata violazione dell'art.

97 Cost., costituisce viceversa applicazione del principio in esso

enunciato, quale naturale ed imprescindibile garanzia dell'effettivo

ed efficiente svolgimento del servizio pubblico, affidato ad una

struttura statale istituzionalmente investita di tale compito;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente priva di

fondamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, lettera b), della legge 26 luglio 1965,

n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei

compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i

servizi a pagamento), sollevata - in riferimento agli artt. 41 e 97

della Costitu-zione - dal Tribunale amministrativo regionale

dell'Umbria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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