Corte costituzionale

Ordinanza n. 405/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23

dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni

dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e

dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1°

agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre

1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera

nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Amoni

Antonia ed altri contro l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 275

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dal Tribunale

Amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Lanza

Pierina ed altre contro l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 319

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698

(Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per

la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato

con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563;

che la questione è stata sollevata sulla base del presupposto

che la norma impugnata prevede per gli ex dipendenti dell'O.N.M.I.

trasferiti alle regioni od allo Stato, che le indennità di

anzianità per il servizio prestato alle dipendenze di tale ente

vadano liquidate all'atto della definitiva cessazione dal servizio

presso gli enti di destinazione, non sulla base dell'ultima

retribuzione percepita presso di questi, ma di quella corrisposta

dall'O.N.M.I. alla data del suo scioglimento (31 dicembre 1975);

Considerato che, tale questione, già sollevata nei medesimi

termini dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,

è stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione",

con la sentenza n. 164 del 1989, "dovendosi intendere la norma

impugnata nel senso che l'indennità di anzianità vada calcolata

sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di

destinazione";

che successivamente la questione è stata dichiarata

manifestamente infondata con ordinanze nn. 541 e 208 del 1989;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23

dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni

dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e

dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1°

agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre

1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera

nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"),

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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