Corte costituzionale

Ordinanza n. 403/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.31 della legge 28

febbraio 1986, n.41 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), e

dell'art.10 della legge 11 marzo 1988, n.67 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 1988), promossi con ordinanze emesse il 26 gennaio 1989

dal Pretore di Gorizia, il 30 giugno 1988 dal Pretore di Roma (n.13

ordinanze), iscritte rispettivamente ai nn.122, 123, 124, 125, 126,

127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del registro ordinanze

1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.12,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Bassani Paola ed altri, Fibuno

Gabriele ed altri, Boni Mario ed altri, Spallino Vincenzo, Munarin

Felice ed altri, Bedarida Daniele ed altri, Bergamaschi Francesco ed

altri e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che il Pretore di Gorizia, con ordinanza in data 26

gennaio 1989 (ord. n.122/1989), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art.3 Cost., degli

artt. 31, legge 28 febbraio 1986, n. 41, e 10, legge 11 marzo 1988,

n.67, nella parte in cui non prevedono che, ai fini dell'erogazione

dei contributi per il servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa sulla

salute"), il reddito derivante da lavoro "parasubordinato" sia

assoggettato alle stesse (ed inferiori) aliquote stabilite a carico

dei lavoratori subordinati;

che medesima questione, coinvolgente però soltanto l'art.31

della legge n. 41 del 1986, è stata sollevata dal Pretore di Roma

con 13 ordinanze di identico contenuto emesse il 30 giugno 1988

(pervenute il 28 febbraio 1989), in analoghi procedimenti civili

diretti all'accertamento del diritto dei c.d. medici parasubordinati

ad essere soggetti alle aliquote previste per i lavoratori

subordinati;

che si è costituito nei giudizi di cui alle ordinanze n.122 e

n. 123/89 l'I.N.P.S., rilevando l'inammissibilità e comunque

l'infondatezza della questione in relazione alla natura di lavoro

autonomo delle prestazioni dei medici specialisti-ambulatoriali verso

le unità sanitarie locali;

che i ricorrenti medici convenzionati si sono costituiti nei

giudizi di cui alle ordinanze nn.123-126, 131, 132 e 135/89 chiedendo

la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.31 della

legge n.41 del 1986;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, nei giudizi di cui alle

ordinanze n.122, 123, 127-130/89, concludendo per una pronuncia di

manifesta infondatezza;

Considerato che le suddette ordinanze sollevano questioni

identiche o comunque connesse, talché possono essere decise con

un'unica pronuncia;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31

legge n. 41 del 1986 è prospettata sotto argomenti, profili e

parametri già presi in considerazione da questa Corte con la

sentenza n. 431 del 1987 (e successive ordinanze nn.444 del 1987, 41,

595, 790, 989 del 1988, 10 e 47 del 1989) ed in particolare, per quel

che riguarda il lavoro "parasubordinato", dall'ordinanza n. 33 del

1989;

che per quel che riguarda la questione concernente l'art. 10

legge 11 marzo 1988 n. 67, pur dovendosi ribadire "le preoccupazioni

e le perplessità" espresse con la citata sentenza n. 431 del 1987

dato il permanere, anche nella norma impugnata, di "una

caratterizzazione di incertezza e disarmonia", va constatato il

tentativo, sul piano strettamente contingente, volto a una maggiore

uniformità nel prelievo;

che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale sollevate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31 legge 28

febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), e 10

legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988),

in riferimento all'art. 3 Cost., sollevate dai Pretori di Gorizia e

di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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