Corte costituzionale

Ordinanza n. 402/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,

lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito,

con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8 (Disposizioni

urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei

disavanzi delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza

emessa il 19 febbraio 1992 dal Pretore di Gela nel procedimento

civile vertente tra Rizzo Giuseppe e il Comune di Gela, iscritta al

n. 165 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visto l'atto di costituzione di Rizzo Giuseppe nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Gela dubita che l'art. 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge

25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge

25 gennaio 1990, n. 8, contrasti con l'art. 3 Cost. nella parte in

cui esclude dal diritto all'esenzione da tutte le quote di

partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di

invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito previsti dalla

stessa norma, non abbiano ancora raggiunto l'età per il collocamento

a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i

lavoratori dipendenti;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'introduzione per

costoro del requisito dell'età nonostante che ne sia certa

l'incapacità a svolgere un proficuo lavoro e la necessità di

frequenti cure darebbe luogo ad irrazionale disparità di trattamento

rispetto ai titolari di pensione di vecchiaia, per i quali

l'incapacità è, invece, solo presunta;

che nel giudizio così instaurato si è costituita la parte

privata Rizzo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. G. Aiello,

la quale aderisce alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha invece chiesto che la

questione sia dichiarata infondata;

Considerato che il giudice rimettente, nell'enunciare la

fattispecie concreta, da un lato afferma che il ricorrente sarebbe

titolare di pensione di invalidità I.N.P.S., escluso in ragione

dell'età dal regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa

sanitaria previsto dalla norma impugnata, dall'altro sostiene che il

medesimo avrebbe titolo a fruire del regime di esenzione (non

comprensivo della quota fissa per le prestazioni farmaceutiche)

previsto dal decreto del Ministro della Sanità 1° febbraio 1991 per

gli "invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa

superiore ai due terzi" (art. 6, primo comma, lettera d);

che, inoltre, nell'ordinanza non è precisato se l'invalidità

pensionabile riconosciuta al ricorrente risponda ai requisiti

introdotti con la legge 12 giugno 1984, n. 222, ovvero a quelli

previsti dalla previgente disciplina di cui al regio decreto-legge 14

aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni; che, di conseguenza,

essendo differenti le condizioni soggettive considerate da tali due

regimi di invalidità pensionabile e, soprattutto tra questi e quello

dell'invalidità civile disciplinata dalla legge 30 marzo 1971, n.

118, vi è assoluta incertezza in ordine all'esatta identificazione

di uno dei termini della comparazione prospettata;

che perciò la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lettera b) del

decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con

modificazioni, nella legge 25 gennaio 1980, n. 8 (Disposizioni

urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei

disavanzi delle unità sanitarie locali), sollevata in riferimento

all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di Gela con ordinanza del

19 febbraio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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