Corte costituzionale

Ordinanza n. 402/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge con

modificazioni del d.l. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per

l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno

1980), promossi con tre ordinanze emesse il 19 dicembre 1989 dal

Tribunale di Asti, iscritti ai nn. 225, 226 e 274 del registro

ordinanze 1990 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 20 e 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale di Asti, nel corso di giudizi promossi

da alcuni ex dipendenti dell'O.N.M.I., transitati presso enti locali

dopo lo scioglimento dell'ente di originaria appartenenza, ai sensi

della legge 23 dicembre 1975, n. 698 - aventi ad oggetto la

computabilità dell'indennità integrativa speciale nella base di

calcolo dell'indennità di fine rapporto ad essi spettante per il

periodo in cui erano alle dipendenze dell'O.N.M.I. - con tre

ordinanze in data 19 dicembre 1989, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 7

luglio 1980, n. 299, nella parte in cui esclude la computabilità

dall'1 gennaio 1974, dell'indennità integrativa speciale ai fini del

calcolo dell'indennità di fine rapporto dei lavoratori trasferiti,

per il periodo anteriore a tale trasferimento;

Considerato che la questione è stata sollevata in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che - dovendosi

computare, in base all'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698,

distintamente le indennità di fine rapporto riguardanti il periodo

di lavoro presso l'O.N.M.I. e quelle riguardanti il periodo di lavoro

successivo, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali - vi

sarebbe una violazione del principio di uguaglianza in conseguenza

del mancato computo, per il primo periodo, dell'indennità

integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di fine

rapporto, computabile invece, in base alla norma impugnata, per i

dipendenti degli enti locali non provenienti dall'O.N.M.I., a far

data dal 1° gennaio 1974;

che detta violazione sarebbe evidenziata dalla circostanza che

entrambe le categorie comparate pagavano i contributi, ai fini delle

indennità di fine rapporto, anche sull'indennità integrativa

speciale, a norma dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 60;

che tale ultimo assunto è palesemente errato poiché, come

questa Corte ha già ritenuto (sentenza n. 220 del 1988), l'art. 22

della legge n. 160 del 1975 dispone unicamente l'inclusione

dell'indennità integrativa speciale nella base di computo della

retribuzione sulla quale vanno calcolati i contributi per gli assegni

familiari dovuti dalle categorie di impiegati dello Stato non esclusi

da detta contribuzione;

che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e poi

manifestamente inammissibili), in relazione all'art. 3 della

Costituzione, censurandosi scelte riservate alla discrezionalità

legislativa, altre questioni di legittimità costituzionale

riguardanti la esclusione dal computo, ai fini dell'indennità di

buonuscita dei dipendenti statali, dei dipendenti delle Ferrovie

dello Stato e dei dipendenti degli enti regolati dalla legge n. 70

del 1975, dell'indennità integrativa speciale (sentenza n. 220 del

1988; ordinanze nn. 306, 305, 218, 217, 189 e 143 del 1990; n. 419

del 1989; nn. 1072, 1070, 869 e 641 del 1988);

che, sulla base di tale indirizzo, e dopo aver riproposto alla

sensibilità degli organi competenti l'esigenza di realizzare con la

sollecitudine consentita l'omogeneità dei trattamenti nella materia

in esame, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione

proposta, dovendosi riaffermare la competenza del legislatore di

determinare, in relazione alla struttura complessiva della

retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e pensionistici,

nell'ambito di ciascun sistema retributivo e previdenziale, la misura

dei vari tipi d'indennità dovute al dipendente al termine del

rapporto di lavoro e non essendo comparabile, a tali fini, il periodo

di lavoro prestato presso l'O.N.M.I. con quello successivamente

prestato presso altri enti;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma,

della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge con

modificazioni del d.l. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per

l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno

1980), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Asti, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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